Art. 15 bis
(Contributi per investimenti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi in conto capitale per opere immediatamente cantierabili di realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria o potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime, ivi compreso l'eventuale costo delle aree sulle quali le opere insistono.
2. I criteri per la presentazione delle domande e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono quelli previsti dall'articolo 15.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 6, L. R. 4/1999
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 30, comma 1, L. R. 4/2005
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 89, L. R. 1/2007
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L. R. 11/2009
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 72, L. R. 24/2009
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 28, L. R. 6/2013
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 52, L. R. 23/2013
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 57, L. R. 23/2013