LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/03/1998
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 30
 (Norme transitorie)
1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, in relazione al disposto di cui al comma 3 dell'articolo 23, fino alla data del 1° luglio 1999 valgono le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legge 496/1993, convertito con modificazioni dalla legge 61/1994.
2. In attesa dell' emanazione delle relative norme di settore, l'esercizio dell'attività di controllo da parte dell'ARPA, è limitato alla fase dell'accertamento, con segnalazione all'autorità preposta all'irrogazione delle relative sanzioni.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 16/1998