LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/03/1998
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 3
 (Attribuzioni ed attività tecnico-scientifica)
1. L'ARPA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 01 del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, per quanto non espressamente indicato dal presente comma, svolge, anche attraverso le sue articolazioni territoriali ed i settori tecnici, le seguenti attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente in ambito regionale:
a) controllo dei fattori fisici, chimici e biologici che regolano gli ecosistemi naturali e antropizzati, al fine di qualificare, quantificare e prevenire i fattori di inquinamento;
b) funzioni tecniche, anche a supporto delle amministrazioni competenti, di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
c) controllo ambientale delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti;
d) controllo ambientale in materia di protezione dall'inquinamento elettromagnetico;
e) espletamento delle funzioni relative alla disciplina dell'igiene ambientale, comprese le diverse articolazioni funzionali dell'igiene del suolo, delle acque, dell'aria, nonché dell'igiene tecnica;
f) gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari territoriali;
g) formulazione, su richiesta delle autorità amministrative competenti, di pareri concernenti gli aspetti tecnici e scientifici connessi alle funzioni di protezione e risanamento ambientale;
h) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni di interesse ambientale, nonché promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
i) educazione ambientale ed informazione pubblica sulla prevenzione dei rischi ambientali e sanitari, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attivando anche adeguati sistemi informativi;
l) collaborazione alle attività di formazione, informazione ed aggiornamento professionale degli operatori del settore ambientale, con particolare riguardo ai dipendenti regionali e degli enti locali;
m) attività di studio, ricerca e controllo sui fenomeni fisici che caratterizzano l'ambiente marino e costiero;
n) attività di studio, ricerca e controllo per la tutela dall'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti termici in ambienti di vita;
o) realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteoclimatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
p) collaborazione con l' Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria;
q) collaborazione a livello tecnico-scientifico con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile ed ambientale nei casi di emergenza;
r) supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
s) supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini dell'elaborazione dei piani regionali di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale e la verifica della salubrità degli ambienti di vita;
t) supporto tecnico di indirizzo generale alle amministrazioni competenti all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;
u) supporto tecnico e validazione scientifica, ove richiesti, relativamente ai dati ambientali descritti nei progetti proposti, per gli uffici regionali incaricati dell'analisi degli studi di impatto ambientale e della gestione della procedura per la valutazione dell'impatto ambientale, di cui alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, nonché collaborazione alla redazione di manualistica, modellistica e linee-guida per l'elaborazione omogenea degli studi di impatto ambientale;
v) supporto tecnico-scientifico ai progetti di ricerca e diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche finalizzato all'attuazione del regolamento (CEE) n. 880/1992 del Consiglio, del 23 marzo 1992, sul marchio di qualità ecologica (ecolabel) e del regolamento (CEE) n. 1836/1993 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sul sistema di ecogestione ed audit;
z) supporto tecnico alla Regione ed agli enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale, di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
z bis) svolge le funzioni di supporto tecnico operativo del Centro funzionale decentrato (CFD) della Protezione civile, mediante la modellistica meteorologica previsionale a supporto delle attività di prevenzione della Protezione civile regionale.
(1)
2. L' ARPA può fornire prestazioni a favore di privati, purché compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 ad essa affidate, e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. Su proposta del Direttore generale che individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle suddette prestazioni, la Giunta regionale approva il tariffario per la remunerazione delle prestazioni stesse.
Note:
1Lettera z bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, L. R. 3/2014