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Indice:
L.R. n. 6/1998
CAPO I
SEZIONE I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
SEZIONE II
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
SEZIONE III
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
SEZIONE IV
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
CAPO II
Art. 21
Art. 22
CAPO III
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Leggi regionali
Legge regionale
3 marzo 1998
, n.
6
Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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TESTO VIGENTE
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 04/03/1998, N. 0009
Data di entrata in vigore:
04/03/1998
Allegati:
Allegato 1
Materia:
440.04
-
Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06
-
Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 20
(Consultazioni e diritto di accesso
all'informazione ed alla documentazione)
1.
Il Regolamento dell' ARPA disciplina le forme di consultazione per la formulazione del programma annuale di attività da parte delle associazioni imprenditoriali di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi.
2.
Per il diritto di accesso all' informazione ed alla documentazione si applicano le disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia che saranno esplicitamente indicate nel Regolamento di cui all'articolo 10. In sede di prima applicazione dello stesso per disposizioni vigenti si intendono la
legge regionale 28 agosto 1992, n. 29
, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabile, nonché il
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39
. Il Regolamento di cui all'articolo 10 deve altresì prevedere la creazione, presso ciascun Dipartimento provinciale, di un ufficio specificamente addetto anche a garantire la disponibilità delle informazioni e della documentazione disponibile in tutte le strutture dell'ARPA.
3.
Ai fini della sensibilizzazione della popolazione l'ARPA formula e divulga, anche attraverso organi di informazione, una relazione annuale sullo stato dell'ambiente in base ai dati e alle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività di competenza nell'anno precedente.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative