LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/03/1998
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 19
 (Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente,
l'ANPA e gli altri istituti operanti nel settore)
1. La Regione stipula con l' Agenzia europea per l'ambiente, di cui al regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, con l'ANPA, di cui al decreto legge 496/1993, convertito dalla legge 61/1994, e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPA.
2. L' ARPA collabora con l' Agenzia europea per l'ambiente e con l'ANPA in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti ed istituti pubblici ed i consorzi a prevalente partecipazione pubblica aventi carattere scientifico, istituiti in ambito regionale e svolgenti attività rientranti tra quelle di cui all'articolo 3, possono richiedere il loro assorbimento o inserimento nell'ARPA.
4. La Giunta regionale con specifico provvedimento, previo parere del Direttore generale dell'ARPA, assente alle precitate richieste determinandone le modalità di attuazione.