Art. 17
(Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra l'ARPA
e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi
sanitari)
1. L' ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari svolgono in modo coordinato ed integrato le rispettive funzioni ed attività secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di cui all'articolo 5, comma 3, nonché secondo il riparto delle competenze di cui all'allegato 1, che individua le responsabilità prevalenti ed il soggetto referente per l'esercizio delle competenze che presentino valenza sia ambientale che sanitaria.
2. Al soggetto cui è assegnata la competenza prevalente spetta la responsabilità del procedimento, che, di norma, è svolto con il concorso esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta congiunta degli Assessori regionali all'ambiente ed alla sanità, può specificare, integrare ed aggiornare il riparto di competenze di cui all'allegato 1 e la correlata individuazione della responsabilità prevalente del soggetto referente.