LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/03/1998
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 10
 (Regolamento di organizzazione)
1. Il Direttore generale adotta, sentiti i Direttori tecnico-scientifico ed amministrativo, i Direttori dei Dipartimenti provinciali ed i dirigenti preposti ai settori tecnici di cui all'articolo 14, il regolamento dell'ARPA entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto di cui all' articolo 7, comma 4. Il Regolamento può essere modificato con la medesima procedura. In sede di prima applicazione della presente legge il Direttore adotta il Regolamento, sentiti i Direttori tecnico-scientifico ed amministrativo ed i responsabili dei Presidi Multizonali di Prevenzione.
2. Il Regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPA ed in particolare definisce:
a) l' assetto organizzativo, articolato ai sensi dell'articolo 03, comma 3, del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, nonché i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e di coordinamento delle strutture dell'ARPA sulla base della distribuzione di competenze di cui all'allegato 1;
b) le forme di consultazione e il diritto all'accesso alle informazioni di cui all'articolo 20;
c) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPA di attività tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e documentazione a favore di terzi, nonché quella a condizioni di particolare favore ad associazioni in particolare di protezione ambientale e di tutela dei consumatori prive di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali;
d) le norme di contabilità, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, definendo, altresì, i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico;
e) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali, collaborazioni esterne o di personale a contratto a tempo determinato;
f) l' organizzazione tecnica ed amministrativa, nonché l'attribuzione di specifiche competenze tecniche con valenza territoriale, interprovinciale o regionale, e la dotazione organica dei Dipartimenti provinciali e dei settori tecnici di cui all'articolo 14;
g) le modalità di collaborazione con le Università di Trieste ed Udine per la eventuale prosecuzione delle attività del Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale, in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere i) ed l), previa valutazione dei risultati della fase di avvio.
3. Il Regolamento deve inoltre ispirarsi:
a) alla programmazione delle attività e degli interventi;
b) all' integrazione, al coordinamento e alla flessibilità di tutte le diverse articolazioni funzionali di cui all'articolo 14;
c) all'interdisciplinarietà e alla specializzazione, nonché alla responsabilità individuale rispetto al raggiungimento dei risultati attesi;
d) alla collaborazione dell'articolazione centrale e periferica con tutti i livelli istituzionali;
e) alla fissazione e alla verifica degli obiettivi di qualità delle attività tecniche e scientifiche;
f) all'efficacia ed all'omogeneità delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 16/1998