LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/03/1998
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

SEZIONE IV
 RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI DELL'ARPA
Art. 17
 (Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra l'ARPA
e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi
sanitari)
1. L' ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari svolgono in modo coordinato ed integrato le rispettive funzioni ed attività secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di cui all'articolo 5, comma 3, nonché secondo il riparto delle competenze di cui all'allegato 1, che individua le responsabilità prevalenti ed il soggetto referente per l'esercizio delle competenze che presentino valenza sia ambientale che sanitaria.
2. Al soggetto cui è assegnata la competenza prevalente spetta la responsabilità del procedimento, che, di norma, è svolto con il concorso esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta congiunta degli Assessori regionali all'ambiente ed alla sanità, può specificare, integrare ed aggiornare il riparto di competenze di cui all'allegato 1 e la correlata individuazione della responsabilità prevalente del soggetto referente.
Art. 18
 (Consulenza e collaborazioni)
1. L' ARPA stabilisce, secondo le modalità individuate dallo statuto, rapporti di collaborazione ed interscambio con le Università, con altri enti o soggetti operanti nel campo della ricerca ambientale ovvero con enti o soggetti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche, ivi compresi quelli operanti nella Comunità di Lavoro di Alpe-Adria.
Art. 19
 (Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente,
l'ANPA e gli altri istituti operanti nel settore)
1. La Regione stipula con l' Agenzia europea per l'ambiente, di cui al regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, con l'ANPA, di cui al decreto legge 496/1993, convertito dalla legge 61/1994, e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPA.
2. L' ARPA collabora con l' Agenzia europea per l'ambiente e con l'ANPA in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti ed istituti pubblici ed i consorzi a prevalente partecipazione pubblica aventi carattere scientifico, istituiti in ambito regionale e svolgenti attività rientranti tra quelle di cui all'articolo 3, possono richiedere il loro assorbimento o inserimento nell'ARPA.
4. La Giunta regionale con specifico provvedimento, previo parere del Direttore generale dell'ARPA, assente alle precitate richieste determinandone le modalità di attuazione.
Art. 20
 (Consultazioni e diritto di accesso
all'informazione ed alla documentazione)
1. Il Regolamento dell' ARPA disciplina le forme di consultazione per la formulazione del programma annuale di attività da parte delle associazioni imprenditoriali di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi.
2. Per il diritto di accesso all' informazione ed alla documentazione si applicano le disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia che saranno esplicitamente indicate nel Regolamento di cui all'articolo 10. In sede di prima applicazione dello stesso per disposizioni vigenti si intendono la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabile, nonché il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39. Il Regolamento di cui all'articolo 10 deve altresì prevedere la creazione, presso ciascun Dipartimento provinciale, di un ufficio specificamente addetto anche a garantire la disponibilità delle informazioni e della documentazione disponibile in tutte le strutture dell'ARPA.
3. Ai fini della sensibilizzazione della popolazione l'ARPA formula e divulga, anche attraverso organi di informazione, una relazione annuale sullo stato dell'ambiente in base ai dati e alle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività di competenza nell'anno precedente.