Art. 8
(Collegio dei revisori contabili)
1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'
articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione del Consiglio regionale espressa con voto limitato.
2. Il Collegio resta in carica per tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Presidente della Giunta regionale ed al Direttore generale dell'ARPA.
3. Lo statuto dell' ARPA definisce i casi di decadenza, revoca e sostituzione dei membri effettivi, nonché le relative procedure.
4. Il Collegio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.
5. Per l' espletamento della propria attività al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio è dovuta un'indennità annuale da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale.
6. Il Collegio dei revisori contabili vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento. Il Collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'ARPA. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.