LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/03/1998
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 5
 (Rapporti con gli enti istituzionali)
1. L'ARPA svolge per la Regione, gli enti locali ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della regione attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico ed analitiche.
2. Nelle materie di cui alla presente legge la Regione, gli enti locali e le Aziende per i servizi sanitari si avvalgono obbligatoriamente dell'ARPA per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.
2 bis. La Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico di ARPA per l'attuazione di progetti comunitari che richiedono l'analisi e il monitoraggio degli impatti ambientali, nonché l'elaborazione di dati e di modelli ambientali anche dinamici.
3. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari svolgono le proprie attività in maniera coordinata ed integrata, sulla base del Regolamento di cui all'articolo 22, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, da assumersi, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente di concerto con l'Assessore regionale alla sanità, entro 150 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 4. Con tale regolamento sono altresì individuate le fattispecie soggette all'obbligo di cui al comma 2.
4. Le strutture laboratoristiche dell'ARPA svolgono funzioni di supporto tecnico-specialistico nei confronti della Regione, degli enti locali ed in particolare delle Aziende per i servizi sanitari, a cui pertanto non è consentito mantenere o attivare propri laboratori di analisi e gestire sistemi o apparecchiature destinati al controllo ambientale ed alla prevenzione collettiva per gli aspetti derivanti dai fattori di rischio ambientale.
5. Con apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 12, sono disciplinate le prestazioni erogate dall'ARPA ai sensi dei commi 1, 2, 2 bis e 4.
5 bis. Gli oneri connessi all'avvalimento di ARPA, da parte della Regione ai sensi del comma 2 bis, fanno carico ai capitoli di spesa del bilancio regionale istituiti a fronte della realizzazione dei singoli progetti comunitari.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 16/1998
2Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 44, lettera a), L. R. 11/2011
3Parole aggiunte al comma 5 da art. 12, comma 44, lettera b), L. R. 11/2011
4Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 49, lettera a), L. R. 18/2011