LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/03/1998
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 13
 (Comitato di indirizzo e verifica)
1. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo nella definizione degli obiettivi e dei programmi dell'ARPA, nell'ambito del coordinamento ed integrazione dei diversi livelli istituzionali, istituisce, con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato di indirizzo e di verifica composto da:
a) l'Assessore regionale all' ambiente con funzioni di Presidente;
b) l'Assessore regionale alla sanità o suo delegato;
c) l'Assessore regionale alle foreste o suo delegato;
d) l'Assessore regionale all' agricoltura o suo delegato;
e) l'Assessore regionale alla protezione civile o suo delegato;
f) l'Assessore regionale all' industria o suo delegato;
g) i Presidenti delle Province o loro delegati;
h) un rappresentante designato dalla Associazione Nazionale Comuni Italiani in rappresentanza delle amministrazioni comunali;
i) un rappresentante designato d' intesa tra le organizzazioni imprenditoriali del settore agricolo, artigianale e industriale;
l) un rappresentante designato d' intesa tra le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 133, comma 2 bis, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come modificato dall'articolo 62 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34, e le associazioni per la difesa dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. In caso di mancata designazione dei componenti di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 entro 30 giorni dalla data della richiesta, provvede direttamente il Presidente della Giunta regionale.
3. In caso di votazione paritaria prevale il voto del Presidente.
4. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore generale dell'ARPA. Possono essere altresì invitati i Direttori dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA e i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nonché altri direttori di strutture regionali eventualmente interessate.
5. Al Comitato compete indirizzare le attività dell'ARPA al fine di raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi delineati, nonché verificare l'andamento generale dell'attività della stessa e l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi, esprimendo alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.
6. Il Comitato dura in carica 5 anni e si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il suo Presidente ne chieda la convocazione, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 10, L. R. 12/2006
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2, L. R. 16/2008