LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 89
 (Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 25/1996
in materia di agriturismo)
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 25/1996 è aggiunto il seguente:
<< 5 bis. Nel caso di subentro di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare, l'autorizzazione comunale può essere concessa in via provvisoria per sei mesi. Il subentrante deve comunque produrre la documentazione di cui al comma 2, lettera c), ed entro sei mesi la documentazione di cui al comma 2, lettera a). >>.