LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 11
 (Modifiche alle leggi regionali in materia di forestazione)
1.
All'articolo 3 bis della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, come aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Per le opere di cui al comma 1 il termine per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni ed il termine delle occupazioni d'urgenza sono fissati di diritto al 31/12/2002. Per la definizione delle procedure inerenti le opere di viabilità forestale finanziate con i fondi FIO i sedimi possono essere asserviti a servitù per pubblica utilità. >>.

2.
All'articolo 3 ter della legge regionale 26/1993, come aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 6/1997, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. La Direzione regionale delle foreste ha facoltà di stipulare contratti per l'acquisto o per la costituzione di servitù sopra gli immobili, già assoggettati a procedimento di espropriazione in caso di convenienza, da valutarsi in concreto, in relazione all'interesse alla sollecita definizione dell'acquisizione ed ai riflessi negativi, anche sui costi, di eventuali contestazioni giudiziarie. >>.

3. 
( ABROGATO )
(1)
4. 
( ABROGATO )
(3)
5. 
( ABROGATO )
(4)
6. 
( ABROGATO )
(5)
7. 
( ABROGATO )
(2)
8. 
( ABROGATO )
(6)
9.
All'articolo 58 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 31/1997, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. I consiglieri ispettori forestali assunti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modifiche, sono impiegati per l'espletamento delle urgenti funzioni dell'Amministrazione regionale presso la Direzione regionale delle foreste e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. >>.

Note:
1Comma 3 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Comma 7 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
3Comma 4 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
4Comma 5 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
5Comma 6 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
6Comma 8 abrogato da art. 23, comma 1, lettera h), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.