LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1998, n. 10

Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/05/1998
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 21
 (Edilizia residenziale pubblica)
1. Per i medesimi fini di cui all'articolo 20, nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica, gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), riservano, nei bandi di concorso, una quota non inferiore al 5 per cento di alloggi di superficie utile inferiore a 60 mq. in favore di persone singole che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero di nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali una abbia superato, alla stessa data, il sessantacinquesimo anno di età. Detti alloggi devono essere individuati nell'ambito degli stabili privi di barriere architettoniche.
2. L'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 avviene in base a una graduatoria speciale riservata esclusivamente agli anziani, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modificazioni e integrazioni, con priorità ai residenti da almeno cinque anni nella regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Nell'ambito della gestione del patrimonio abitativo esistente, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì concorrere annualmente per l'assegnazione di alloggi di risulta, fatto salvo il diritto di precedenza delle categorie di cui all'articolo 52 della legge regionale 75/1982. Nel caso di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52, quarto comma, della legge regionale 75/1982.
4. Gli IACP individuano annualmente una quota di alloggi di risulta dotati di ascensori o situati ai piani bassi da assegnare in cambio ai propri inquilini anziani abitanti in piani alti senza ascensore o che chiedano di avvicinarsi ai parenti per averne l'assistenza o abitino in alloggi sovradimensionati e siano disposti a trasferirsi in alloggi di minori dimensioni. Il cambio viene concesso secondo le modalità indicate dalla legge regionale 75/1982 e successive modificazioni e integrazioni e dal regolamento cambi di ogni singolo Istituto. I punteggi di selezione delle domande dovranno tenere conto prioritariamente dei nuclei familiari all'interno dei quali convivono anziani non autosufficienti.
5. Nei complessi residenziali gestiti dagli IACP con alta incidenza di persone anziane, la Regione promuove accordi e convenzioni tra enti pubblici, nonché tra questi, singolarmente o congiuntamente, e le cooperative sociali, le associazioni e i soggetti privati senza scopo di lucro, al fine di dotare i complessi residenziali di servizi, che rendano possibile la permanenza degli anziani nella propria abitazione o presso il proprio nucleo familiare.
6. Per attuare le specifiche finalità di cui al comma 5, la Regione può promuovere e disciplinare, con provvedimento amministrativo, appositi progetti sperimentali.