LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1998, n. 10

Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/05/1998
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 11
 (Compiti dei medici di medicina generale convenzionati con
il Servizio sanitario
nazionale)
1. I medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale intervengono nell'ambito delle competenze agli stessi attribuite dall'accordo collettivo nazionale di lavoro, nonché nell'ambito degli istituti contrattuali oggetto di appositi accordi regionali.
2. I medici di cui al comma 1 operano nel distretto concorrendo al potenziamento delle attività territoriali ed allo sviluppo delle modalità integrate d'intervento previste dalla presente legge, partecipando alle attività dell'Unità di valutazione distrettuale (UVD) di cui all'articolo 25, nonché assumendo, in ordine all'attuazione degli interventi al domicilio dell'assistito, le responsabilità di cui all'articolo 26, comma 3.
3. I medici di medicina generale devono essere compiutamente informati ed aggiornati in ordine all'offerta complessiva di tutti i servizi disponibili sul territorio.