LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1998, n. 10

Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/05/1998
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 18
 (Iniziative e strumenti d'intervento)
1. Al fine di assicurare all'anziano condizioni di vita libera e dignitosa nel contesto sociale di appartenenza, la Regione, anche attraverso l'integrazione ed il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nei diversi settori d'intervento, promuove e favorisce:
a) strategie preventive;
b) forme innovative di solidarietà;
c) contributi positivi di partecipazione sociale e iniziative di valorizzazione delle potenzialità degli anziani.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale:
a) promuove l' educazione sociale e sanitaria all'invecchiamento;
b) agevola l' accesso delle persone anziane all'informazione e ai servizi;
c) favorisce, tramite le Amministrazioni provinciali e sulla base di apposita direttiva della Giunta regionale, forme di aggregazione sociale per gli anziani e apporti coordinati del volontariato;
d) promuove la costituzione di gruppi d'appoggio psico-terapeutico per soggetti anziani a rischio di dipendenza;
e) sostiene finanziariamente, in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, ed anche mediante finalizzazioni determinate dalla Giunta regionale, interventi rivolti al mantenimento o al recupero dell'autosufficienza economica, a migliorare la fruibilità dell'abitazione, al coinvolgimento in attività socialmente utili;
f) contribuisce, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, al superamento delle barriere architettoniche;
g) adotta le azioni positive di cui all' articolo 19 e le iniziative in materia edilizia di cui all'articolo 20.

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 4, L. R. 19/2004