LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1

Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/01/1998
Allegati:
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
330.03 - Formazione professionale

Art. 75
 (Assegnazione e incarichi del personale)
1. Il personale del ruolo unico regionale già in servizio presso l'Agenzia regionale del lavoro rimane assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia regionale per l'impiego. Gli incarichi di preposizione alle strutture attribuiti ai dirigenti dell'Agenzia regionale del lavoro si intendono riferiti, dalla data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 58, alle strutture dell'Agenzia regionale per l'impiego corrispondenti per materia.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 40, 54, 55, 56, 57 e 58, hanno effetto decorso il termine previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma 3 dell'articolo 69.