LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1

Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/01/1998
Allegati:
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
330.03 - Formazione professionale

Art. 66 bis
 (Subentro dell'Amministrazione regionale nei rapporti
attivi e passivi)
1. L'Amministrazione regionale subentra nei rapporti attivi e passivi non cessati dell'Istituto regionale per la formazione professionale, connessi alle attività non rientranti nelle competenze dell'Istituto ai sensi dei precedenti articoli.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 14/1998