LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1

Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/01/1998
Allegati:
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
330.03 - Formazione professionale

Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1L'organo di cui al presente articolo decade dall'1 luglio 2002, ai sensi dell'art. 4, comma 12, L.R. 3/2002. Sino a tale data sono confermati i componenti in carica all'entrata in vigore della medesima legge regionale.
2Ai sensi dell'art.11, comma 4, L.R. 13/2002, che ha modificato l'art. 4, comma 12, L.R. 3/2002, l'organo di cui al presente articolo rimane in carica fino alla data di nomina, da parte delle Province, di organismi con funzioni analoghe e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.
3Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005