LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1998, n. 18

Misure urgenti in materia di personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1998
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 3
 
1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/1996, ai fini dell'ultimazione delle procedure di cui al Capo III della legge regionale 11/1990 per la decorrenza 1 gennaio 1989, sono nominate, con esclusivo riferimento agli adempimenti relativi alla valutazione dei titoli ed all'attribuzione dei relativi punteggi, con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, quattro Commissioni giudicatrici in relazione alle qualifiche funzionali di accesso.
2. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui almeno uno scelto tra estranei all'Amministrazione regionale, esperti in materie giuridiche o in organizzazione del lavoro. I componenti interni all'Amministrazione sono scelti tra dipendenti regionali con qualifica funzionale almeno pari a quella di accesso e anzianità di almeno cinque anni nella qualifica e, per lo svolgimento delle funzioni di Presidente, tra dipendenti regionali con qualifica di dirigente ed anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima.
3. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che siano stati estensori delle relazioni analitiche e coloro che partecipino agli scrutini in qualità di candidati. Non possono altresì far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che siano componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e strumentali della Regione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le funzioni di segretario di Commissione sono svolte da un dipendente con qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario.
5. I componenti interni delle Commissioni, il cui rapporto d'impiego si risolva, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori, conservano l'incarico fino alla definitiva conclusione delle procedure di scrutinio, previa conferma dell'Amministrazione.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.