Art. 8
(Autorizzazione alla rinegoziazione di mutui agevolati )
2. Gli istituti bancari comunicano alla Direzione regionale dell'industria le condizioni della rinegoziazione, che può avvenire anche tramite novazione del contratto, ed in particolare del nuovo piano di ammortamento, ai fini della rideterminazione del contributo in conto interessi già concesso.
3. Resta a carico dell'impresa una percentuale non inferiore al 50 per cento della quota interessi della rata di ammortamento come rideterminata, fermo restando che la rideterminazione del contributo non può comunque essere superiore nel suo ammontare e durata a quanto già precedentemente concesso.
4. Nella rideterminazione del contributo sono calcolate le rate di mutuo scadute e pagate dall'impresa, prima della rinegoziazione e non ancora contribuite, a causa di eventuali disallineamenti tra il piano di ammortamento a suo tempo predisposto dalla banca e il piano di liquidazione del contributo.
5. I beneficiari sono autorizzati a rinegoziare con i medesimi istituti bancari i mutui assistiti da contributo regionale diversi da quelli di cui al comma 1, ovvero già disciplinati da apposita norma, relativamente alle sole rate residuali mantenendone invariato il numero e le relative scadenze temporali.
6. A fronte delle rinegoziazioni di cui al comma 5 l'Amministrazione regionale provvede a confermare i contributi stessi con le riduzioni derivanti dalle nuove condizioni applicate.
7. Ai fini della continuità del rapporto contributivo le rinegoziazioni sono preventivamente autorizzate dalle Direzioni competenti alla erogazione dei contributi, su domanda dei beneficiari corredata dalla lettera di adesione della banca.
8. Le eventuali garanzie prestate sui mutui oggetto di rinegoziazione vengono riconfermate a cura delle Direzioni regionali competenti negli importi ridotti derivanti dalla rinegoziazione stessa.
9. Le economie accertate in conseguenza delle riduzioni determinate ai sensi del presente articolo sono utilizzate per il finanziamento di capitoli di spesa iscritti nelle rubriche in cui le economie stesse si sono realizzate.
Note:
1Comma 9 bis aggiunto da art. 16, comma 23, L. R. 25/1999
2Comma 9 ter aggiunto da art. 16, comma 23, L. R. 25/1999
3Comma 9 quater aggiunto da art. 16, comma 23, L. R. 25/1999
4Aggiunto il comma 9 bis.1 da art. 6, comma 102, L.R. 3/2002.
5Comma 9 bis abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6Comma 9 bis .1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7Comma 9 ter abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
8Comma 9 quater abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010