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Indice:
L.R. n. 6/1997
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Leggi regionali
Legge regionale
24 gennaio 1997
, n.
6
Proroghe di termini, modifiche ed integrazioni di leggi regionali.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 29/01/1997, N. 005
Data di entrata in vigore:
29/01/1997
Materia:
110.07
-
Interventi e contributi plurisettoriali
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 3
(Integrazione della
legge regionale 26/1993
)
1.
Dopo l'
articolo 3 della legge regionale 26/1993
, come da ultimo modificato dall'
articolo 7 della legge regionale 31/1996
, sono inseriti i seguenti articoli:
<< Art. 3 bis
(Opere della Regione)
1.
È rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui all'
articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1994, n. 4
, e di quelle comunque di competenza della Direzione regionale delle foreste, per le quali alla data dell'1 gennaio 1997, il procedimento di espropriazione non sia stato concluso col negozio di cessione volontaria del bene o con l'emissione del decreto di espropriazione. È fatta salva l'efficacia degli atti pregressi dei procedimenti di espropriazione medesimi.
2.
I procedimenti di cui al comma 1 devono essere conclusi entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'1 gennaio 1997.
Art. 3 ter
(Acquisto di beni sottoposti a procedimenti di
espropriazione)
1.
L'Amministrazione regionale ha facoltà di stipulare contratti di compravendita per l'acquisto di immobili già assoggettati ai procedimenti di espropriazione di cui all'articolo 3 bis, nei seguenti casi:
a) in costanza del procedimento di espropriazione, previa revoca degli atti procedimentali pregressi;
b) in caso di mancata conclusione del procedimento di espropriazione alla scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 3 bis.
2.
Ai fini di cui al comma 1 il prezzo di compravendita viene determinato con la deliberazione della Giunta regionale autorizzativa del contratto, previa stima del valore dell'immobile operata, in deroga all'
articolo 90 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
, come inserito dall'
articolo 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24
, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio. >>.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative