LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 1997, n. 37

Disciplina degli interventi << de minimis >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/12/1997
Materia:
220.01 - Industria

Art. 2
 (Limiti)
1. L'aiuto << de minimis >> può raggiungere un importo massimo, fissato dalle norme comunitarie, pari a complessivi 100.000 ECU in tre anni solari consecutivi.
2. L'ammontare massimo del contributo << de minimis >> può essere raggiunto in una o più assegnazioni.
3. L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa, ai sensi della presente legge o di altri regimi di aiuto non autorizzati espressamente dall'Unione europea, non può in alcun caso superare nell'arco temporale dei tre anni i limiti di importo indicati al comma 1.