LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 novembre 1997, n. 34

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione delle bellezze naturali; alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/11/1997
Allegati:
Materia:
410.01 - Urbanistica

CAPO V
 NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 74
 (Coordinamento dei PRGC)
1. L' Amministrazione regionale promuove il coordinamento dei PRGC per favorire un omogeneo assetto territoriale e delle infrastrutture.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è assicurata la priorità nella assegnazione delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, ai Comuni che propongono la formazione di strumenti urbanistici generali ed attuativi, o loro varianti, coordinati con quelli dei Comuni contermini.
Art. 75
 (Decorrenza dell'efficacia di singole disposizioni
e norme transitorie)
1. Le disposizioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 133 della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 62, hanno effetto a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine di durata della attuale Commissione edilizia comunale integrata.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 65, commi 2 e 3, e all'articolo 66, commi 1 e 2, hanno effetto a decorrere dal primo giorno successivo alla data di scadenza dell'attuale Comitato tecnico regionale.
3. Fino alla data prevista al comma 2, la composizione della sezione prima del Comitato tecnico regionale è integrata:
a) dal Direttore regionale delle foreste;
b) dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;
c) dal Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;
d) dal Soprintendente per i beni archeologici, ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli- Venezia Giulia, o da un suo delegato;
e) dai rappresentanti delle associazioni ambientaliste componenti della Commissione consultiva per i beni ambientali.

4. Le funzioni di segreteria per gli argomenti di tutela del paesaggio e delle bellezze naturali sono svolte dal segretario della Commissione consultiva per i beni ambientali, nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge regionale 29/1988, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 76
 (Norme finanziarie)
1. Per l'acquisizione delle entrate previste dal comma 9 quater dell'articolo 108 della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 55, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito per memoria al titolo III - categoria 3.5 - il capitolo 965 (3.5.0) con la denominazione << Entrate derivanti dalle somme versate a titolo di oblazione per il rilascio dell'accertamento in sanatoria di conformità urbanistica delle opere di cui all'articolo 89 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 >>.
2. Le spese previste dai commi 03 e 04 dell'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, come da ultimo integrato con l'articolo 64, fanno carico al capitolo 2060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, la cui denominazione è modificata con l'aggiunta in fine della locuzione << , ivi comprese quelle relative all'affidamento di incarichi per la redazione dei progetti di demolizione e ripristino e per la stima dell'indennità dovuta per la trasgressione >>.
3. Le entrate derivanti dal recupero delle spese previsto al comma 03 dell'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, come da ultimo integrato con l'articolo 64, affluiscono al capitolo 1075 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-l999 e del bilancio per l'anno 1997.