LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 novembre 1997, n. 34

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione delle bellezze naturali; alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/11/1997
Allegati:
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 75
 (Decorrenza dell'efficacia di singole disposizioni
e norme transitorie)
1. Le disposizioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 133 della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 62, hanno effetto a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine di durata della attuale Commissione edilizia comunale integrata.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 65, commi 2 e 3, e all'articolo 66, commi 1 e 2, hanno effetto a decorrere dal primo giorno successivo alla data di scadenza dell'attuale Comitato tecnico regionale.
3. Fino alla data prevista al comma 2, la composizione della sezione prima del Comitato tecnico regionale è integrata:
a) dal Direttore regionale delle foreste;
b) dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;
c) dal Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;
d) dal Soprintendente per i beni archeologici, ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli- Venezia Giulia, o da un suo delegato;
e) dai rappresentanti delle associazioni ambientaliste componenti della Commissione consultiva per i beni ambientali.

4. Le funzioni di segreteria per gli argomenti di tutela del paesaggio e delle bellezze naturali sono svolte dal segretario della Commissione consultiva per i beni ambientali, nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge regionale 29/1988, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.