<< Art. 89
(Conformità urbanistica degli interventi da eseguirsi dalle
amministrazioni statali, da enti istituzionalmente
competenti, dall'Amministrazione regionale e da quelle
provinciali, nonché dai loro formali concessionari)
1. Il presente articolo disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi di lavori pubblici di cui all'
articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, delle opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, delle opere pubbliche della Amministrazione regionale e di quelle provinciali, nonché delle opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari.
2. Per le opere pubbliche statali e di interesse statale di cui al comma 1 l'accertamento della conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato d'intesa con la Regione, sentiti gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro centoventi giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione competente. Gli enti locali esprimono il parere entro sessanta giorni; scaduto tale termine si prescinde da esso.
3. Per quanto di competenza della Regione, l'accertamento di cui al comma 2 spetta al Presidente della Giunta regionale, il quale accerta altresì, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, la conformità urbanistica degli interventi da eseguirsi da parte dell'Amministrazione regionale e di quelle provinciali, nonché dai loro formali concessionari, entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Presidente della Giunta regionale può delegare tale accertamento all'Assessore regionale alla pianificazione territoriale.
4. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2 e 3 le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati.
5. L'accertamento di cui ai commi 2 e 3, che può comportare le opportune prescrizioni esecutive, sostituisce la concessione o l'autorizzazione edilizia.
6. Nei casi in cui, per motivazioni oggettive indipendenti dalla volontà del richiedente l'accertamento, non sia possibile iniziare i lavori nel termine di efficacia del provvedimento, o non sia possibile ultimarli entro il termine fissato, il soggetto operatore può presentare una istanza finalizzata alla fissazione di nuovi termini, sempreché il progetto non sia stato modificato e la situazione urbanistica delle aree interessate non sia variata, presentando le opportune dichiarazioni in tal senso.
7. Qualora l'accertamento di conformità di cui ai commi 2 e 3 dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza di servizi ai sensi dell'
articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'
articolo 3 bis del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 11 luglio 1995, n. 273, su iniziativa dell'ente realizzatore dell'opera. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il Comune o i Comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.
8. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere da realizzare, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, storici, artistici e ambientali.
9. La conferenza si esprime sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla convocazione, apportando ad essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.
10. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. In mancanza dell'unanimità, per la realizzazione delle opere statali si procede ai sensi dell'
articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469.
11. Per la realizzazione di opere statali o di interesse statale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
12. L'accertamento di conformità è sostituito dalla presentazione della denuncia allo Stato e alla Regione, per quanto di rispettiva competenza, per la realizzazione di interventi non aventi rilevanza urbanistica, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, elencati nell'allegato alla presente legge.
13. Alla denuncia di cui al comma 12 è allegato il parere favorevole dei Comuni interessati sulla conformità urbanistica degli interventi, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; scaduto tale termine si prescinde dal parere.
14. Nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'
articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il parere di cui al comma 13 attesta altresì l'osservanza delle previsioni contenute all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), della medesima
legge 64/1974; in tal caso il parere è obbligatorio.
15. Per definire criteri uniformi di compatibilità nel territorio regionale per gli interventi di cui al comma 12 da realizzare da parte di enti o società concessionarie di pubblici servizi, l'Amministrazione regionale può individuare, in accordo con gli stessi, tipologie infrastrutturali correlate alle singole zonizzazioni urbanistiche dei PRGC. I criteri e i loro periodici aggiornamenti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale e costituiscono riferimento per la presentazione della denuncia.
17. Per le opere da eseguire nel corso dello stato di emergenza, di cui al comma 16, contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento, che può avvenire anche qualora non sussista la conformità urbanistica, va effettuata la comunicazione, mentre la documentazione tecnica descrittiva va inviata a lavori ultimati.
18. Per le opere di cui al presente articolo l'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione tengono luogo del certificato di abitabilità o di agibilità. >>.