LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 novembre 1997, n. 34

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione delle bellezze naturali; alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/11/1997
Allegati:
Materia:
410.01 - Urbanistica

CAPO I
 MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 52/1991
IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
E DI TUTELA DEL PAESAGGIO
Art. 1
 (Contenuti ed elementi del PRGC)
1. All'articolo 30, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, la lettera a) è sostituita dalla seguente: << a) gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che l'Amministrazione comunale intende perseguire con il piano per la definizione degli interventi di attuazione, nonché di revisione od aggiornamento del piano; >>.
2. All'articolo 30, comma 5, lettera b), della legge regionale 52/1991, dopo il numero 1), è inserito il seguente:
<< 1 bis) relazione con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilità, riferiti agli specifici contenuti del piano, per l'attuazione, la revisione o l'aggiornamento del piano medesimo; la flessibilità non può consentire l'incremento di aree destinate alle funzioni di piano superiore al 10 per cento, in relazione alla quantità complessiva delle superfici previste per le diverse funzioni, attuabile anche con più interventi successivi, con esclusione di riduzioni delle superfici delle zone forestali e di tutela ambientale; >>.

3. All'articolo 30, comma 5, lettera b), della legge regionale 52/1991, il numero 2) è sostituito dal seguente:
<< 2) relazione con l'illustrazione del progetto e con il programma di attuazione delle previsioni del piano; >>.

Art. 2
 (Adozione ed approvazione del PRGC)
1.
All'articolo 32 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, prima del comma 1, è inserito il seguente:
<< 01.Sono soggetti alle procedure di adozione ed approvazione stabilite dal presente articolo il PRGC e le varianti allo strumento urbanistico in vigore:
a) di adeguamento alle direttive del Piano urbanistico regionale generale o del PTRG;
b) di introduzione delle modifiche necessarie a seguito della cessazione dell'efficacia dei vincoli di cui all'articolo 36, comma 2;
c) di contenuto che esorbiti dal limite della flessibilità definita ed indicata nella relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis). >>.


2.
All'articolo 32 della legge regionale 52/1991, il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. Nei novanta giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentiti il Comitato tecnico regionale, nonché, qualora siano interessati beni vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, il Ministero per i beni culturali ed ambientali, può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:
a) dall'eventuale contrasto fra il piano e le norme vigenti o le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;
b) dalla necessità della tutela del paesaggio, qualora siano interessati beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di quella di complessi storici monumentali ed archeologici, sottoposti al vincolo della legge 1 giugno 1939, n. 1089, secondo le prescrizioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali. >>.


3.
All'articolo 32 della legge regionale 52/1991, il comma 9 è sostituito dal seguente:
<< 9. Qualora non risultino superate le riserve di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato tecnico regionale, entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 8, con proprio decreto, dispone l'introduzione nel PRGC approvato delle modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l'esecutività, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 7, secondo periodo, ne dispone la rielaborazione. L'avviso del decreto del Presidente della Giunta regionale è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione. >>.

Art. 3
 (Adozione ed approvazione di varianti)
1.
Dopo l'articolo 32 della legge regionale 52/1991, è inserito il seguente:
<< Art. 32 bis
 (Adozione ed approvazione di varianti)
1. Sono soggette alle procedure d'adozione ed approvazione stabilite dal presente articolo le varianti allo strumento urbanistico in vigore:
a) aventi contenuto diverso da quello di cui all'articolo 32, comma 01;
b) che prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee B, C, D, G, H ed I entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici previste per ogni zona omogenea;
c) aventi ad oggetto le norme di attuazione che prevedono l'incremento dell'indice di edificabilità fondiaria delle zone residenziali B, non superiore al 20 per cento;
d) aventi ad oggetto le norme di attuazione che non attengono all'indice di edificabilità territoriale e fondiaria ed al rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alla lettera c);
e) aventi ad oggetto l' individuazione di nuove aree per opere pubbliche.

2. Il progetto di variante al PRGC segue, ai fini dell'entrata in vigore, le procedure di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 32.
3. Nei novanta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, di cui all'articolo 32, comma 1, il Comune, sentito il Ministero per i beni culturali ed ambientali, qualora siano interessati beni vincolati dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.
4. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 3, approva la variante al PRGC, con apposita deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, previo controllo di legittimità del competente Comitato di controllo, sul Bollettino Ufficiale della Regione, con la quale vengono decise le opposizioni ed osservazioni e vengono introdotte le modifiche conseguenti alle prescrizioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali e alle intese con gli enti di cui al comma 3, nonché quelle conseguenti al parere del Comitato tecnico regionale, di cui al comma 5.
5. La variante al PRGC, nella quale siano compresi beni e località sottoposti al vincolo storico- architettonico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, è sottoposta, successivamente all'adozione, al parere, da esprimersi entro novanta giorni, del Comitato tecnico regionale; il predetto parere ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.
6. Il professionista incaricato della redazione della variante al PRGC assevera che la stessa rientra nei limiti di flessibilità previsti dall'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis), o che il contenuto della stessa rientra nei limiti indicati dal comma 1 del presente articolo. >>.

Art. 4
 (Validità temporale del PRGC)
1. All'articolo 33, comma 1, della legge regionale 52/1991, dopo la lettera c), è inserita la seguente: << c bis) della deliberazione del Consiglio comunale di cui all'articolo 32 bis, comma 4. >>.
2.
All'articolo 33 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Per esigenze connesse alla struttura dello strumento urbanistico generale possono essere ridisciplinate le aree oggetto di piano di lottizzazione convenzionata, le cui opere di urbanizzazione non siano state realizzate nel termine previsto dalla convenzione. >>.

Art. 5
 (Piani comunali di settore)
1.
All'articolo 34 della legge regionale 52/1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. I piani comunali di settore integrano le indicazioni del PRGC e costituiscono, ove necessario, variante al piano stesso, purché rientrino nella flessibilità definita ai sensi dell'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis), o ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1; in caso contrario, le procedure di adozione e approvazione sono quelle indicate agli articoli 31, 32 e 33. >>.

Art. 6
 (Decadenza dei vincoli)
1. All'articolo 36, comma 2, della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19, il primo periodo è sostituito dal seguente: << Cessata l'efficacia dei vincoli, il Comune è tenuto ad adottare nel termine di un anno una variante al PRGC finalizzata a verificare lo stato di attuazione del piano e ad apportare le variazioni eventualmente ritenute necessarie, nonché a determinare il conseguente fabbisogno di servizi pubblici e di attrezzature di interesse collettivo e sociale. >>.
Art. 7
 (Accelerazione della procedura)
1.
All'articolo 38 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 19/1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. È, altresì, consentita l'adozione di varianti da assumersi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Per tali varianti si applicano le procedure di adozione ed approvazione di cui all'articolo 32 bis. >>.

Art. 8
 (Deroghe)
1.
All'articolo 41 della legge regionale 52/1991, come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 1994, n. 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. Ferme restando le previsioni più estensive degli strumenti urbanistici, il patrimonio edilizio esistente non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente, può comunque essere interessato da interventi purché gli stessi siano compresi fra quelli soggetti ad autorizzazione o denuncia. >>.

2.
All'articolo 41 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 4 ter, sono aggiunti i seguenti:
<< 4 quater. Previo parere favorevole dell'ente proprietario della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici residenziali esistenti, situati nella fascia di rispetto della viabilità, nel limite complessivo di 150 metri cubi, da concedersi anche in più volte e per necessità d'ordine igienico-sanitario, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante degli edifici rispetto all'asse viario.
4 quinquies. Gli edifici residenziali possono essere ampliati in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti dai PRGC e dai regolamenti edilizi con interventi finalizzati alla realizzazione di ascensori, piattaforme elevatrici e servizi igienici, alla modifica delle scale e alla creazione di spazi di manovra, secondo quanto previsto dalle norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
4 sexies. Analogamente possono essere realizzati in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti dai PRGC e dai regolamenti edilizi gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche, commisurate alle tecnologie costruttive impiegate, di cui all'articolo 68, comma 3, lettera i). >>.

Art. 9
 (Piani regolatori particolareggiati comunali)
1.
All'articolo 42 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 19/1992, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
<< 2 bis. Nell'attuazione del PRGC, provvisto della relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis), il PRPC può apportare modifiche secondo le indicazioni dello strumento generale e comunque nei limiti della flessibilità così come definita. L'osservanza delle indicazioni del PRGC ed il rispetto dei limiti di flessibilità deve essere asseverata dal progettista incaricato della redazione del PRPC. >>.

2.
All'articolo 42 della legge regionale 52/1991, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. Precedentemente all' approvazione di un PRGC conforme alle disposizioni della presente legge, il PRPC può apportare modifiche non sostanziali alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente, con la eccezione di una riduzione delle aree destinate a servizi ed attrezzature collettive ed un aumento superiore al 10 per cento della volumetria complessiva ammessa dallo stesso strumento generale, fermo rimanendo il rispetto degli standard urbanistici regionali vigenti all'atto della adozione del PRPC. >>.

Art. 10
 (Adozione, pubblicazione ed approvazione del PRPC)
1.
All'articolo 45 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 23/1997, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
<< 5. Copia del PRPC di iniziativa pubblica, di cui all'articolo 48, approvato e della relativa deliberazione divenuta esecutiva sono inviati all'Amministrazione regionale che provvede a pubblicare la predetta deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5 bis. La deliberazione di approvazione del PRPC di iniziativa privata, di cui all'articolo 49, divenuta esecutiva, è pubblicata nell'albo comunale per quindici giorni consecutivi; copia del piano è inviata all'Amministrazione regionale. >>.

2.
All'articolo 45 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
<< 6 bis. Il PRPC, di cui all'articolo 49, predisposto dai proprietari delle aree e degli edifici contermini inclusi entro l'ambito individuato dal PRGC, che rappresentano la totalità del valore delle aree e degli edifici in esso compresi, e che non apporti modifiche alle previsioni dello stesso, né interessi beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, o cose immobili soggette alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, è approvato dal Consiglio comunale entro trenta giorni, salva diversa indicazione dello statuto comunale, con l'esclusivo rispetto delle procedure di cui al comma 5 bis. >>.

Art. 11
 (Durata del PRPC)
1.
All'articolo 46 della legge regionale 52/1991, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
<< 1. Il PRPC di cui all'articolo 48 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 5 dell'articolo 45 ed ha validità di dieci anni dalla predetta data. Il PRPC di cui all'articolo 49 entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva, all'albo comunale ed ha validità di dieci anni dalla predetta data.
1 bis. Alla scadenza del termine previsto al comma 1, nel caso in cui tutte le opere di urbanizzazione previste in convenzione siano state ultimate e collaudate, restano in vigore, per il rilascio delle concessioni edilizie, tutte le norme tecniche di attuazione specificate dal PRPC. >>.

Art. 12
 (Strumenti attuativi dei programmi di fabbricazione)
1.
Dopo l'articolo 47 della legge regionale 52/1991, è aggiunto il seguente:
<< Art. 47 bis
 (Strumenti attuativi dei programmi di fabbricazione)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli strumenti attuativi dei programmi di fabbricazione. >>.

Art. 13
 (Disposizioni particolari per i PRPC d'iniziativa pubblica)
1.
All'articolo 48 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 23/1997, il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. Ad approvazione avvenuta dei predetti comparti, il Sindaco invita i proprietari delle aree e degli edifici interessati, assegnando loro un congruo periodo di tempo, e comunque non inferiore a centottanta giorni, a dare attuazione al PRPC, provvedendo, altresì, a stipulare una convenzione regolante i rapporti fra proprietari e Comune, in conformità ai criteri di cui all'articolo 49, comma 2. >>.

2. All'articolo 48 della legge regionale 52/1991, il comma 5 è abrogato.
Art. 14
 (Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa privata)
1.
All'articolo 49 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 19/1992, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
<< 6 bis. Non necessitano di approvazione di variante al PRPC le modifiche planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione del PRPC stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico. >>.

Art. 15
 (Accordi di programma per l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento
di interesse pubblico)
1.
La rubrica dell'articolo 52 della legge regionale 52/1991 è così sostituita:
 << Accordi di programma per l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi d'intervento di interesse
pubblico >>.

2.
All'articolo 52 della legge regionale 52/1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di interesse pubblico che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province, dell'Amministrazione regionale, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici e privati, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. >>.

3.
All'articolo 52 della legge regionale 52/1991, il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni e dei soggetti interessati, è approvato con atto formale del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato, e produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 89. >>.

4.
All'articolo 52 della legge regionale 52/1991, il comma 5 è sostituito dal seguente:
<< 5. Nell' ipotesi di cui al comma 4, all' accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per il PRPC, di cui all'articolo 44, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma, o il progetto esecutivo dell'opera pubblica, nonché gli elaborati grafici dell'eventuale variazione al PRGC relativamente ad un congruo intorno. >>.

5.
All'articolo 52 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
<< 8 bis. L'accordo di programma è altresì promosso, ai sensi del comma 1, ai fini dell'autorizzazione preventiva della Giunta regionale, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, all'adozione della variante allo strumento urbanistico per l'insediamento delle zone omogenee Hc di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 41/1990.
8 ter. L'accordo di programma è promosso, limitatamente alle prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 41/1990, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1993, n. 15, anche per le zone omogenee Hc già autorizzate in via preventiva dalla Giunta regionale, per le quali non sia ancora intervenuta l'attuazione e, in ogni caso, quando sussistano rilevanti motivazioni di interesse ambientale. >>.

Art. 16
 (Contenuti del regolamento edilizio)
1.
L'articolo 54 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 54
 (Contenuti)
1. Salvi i contenuti prescritti da altre leggi, il regolamento edilizio contiene le norme attinenti alle attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie.
2. Fatte salve le determinazioni ulteriori del Comune, in particolare il regolamento edilizio definisce:
a) la composizione, il funzionamento e le competenze della commissione edilizia comunale;
b) il procedimento per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica;
c) il procedimento per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie;
d) la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi;
e) i requisiti tecnici delle opere edilizie;
f) la documentazione e gli elaborati da allegare alle domande di concessione e di autorizzazione edilizia;
g) il procedimento per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità;
h) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori. >>.


Art. 17
 (Regolamento edilizio tipo)
1.
L'articolo 55 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 55
 (Regolamento edilizio tipo)
1. Al fine di orientare gli adempimenti comunali ed uniformarli a standard omogenei, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale, approva regolamenti- tipo formati da schede tecniche per ciascun contenuto del regolamento edilizio, previsto dalla presente legge. Tali schede contengono anche direttive per l'applicazione delle norme vigenti.
2. La Regione, anche per iniziativa dei Comuni, differenzia i regolamenti-tipo in considerazione della grandezza e delle particolarità tipologiche dei Comuni. >>.

Art. 18
 (Abrogazione delle disposizioni sulla valutazione di impatto
ambientale degli strumenti urbanistici)
Art. 19
 (Definizioni)
1.
All'articolo 61 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 23/1997, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
<< 3 bis. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 76, comma 3, il richiamo, contenuto in leggi statali o regionali, delle categorie degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente secondo le definizioni previste dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, si intende riferito alle definizioni di cui al presente capo. >>.

Art. 20
 (Interventi di nuova realizzazione)
1.
L'articolo 62 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 62
 (Interventi di nuova realizzazione)
1. Sono interventi di nuova realizzazione quelli rivolti alla utilizzazione edilizia ed infrastrutturale di aree libere attuati con qualsiasi metodo costruttivo. >>.

Art. 21
 (Interventi di ristrutturazione edilizia)
1.
L'articolo 65 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 19/1992, è sostituito dal seguente:
<< Art. 65
 (Interventi di ristrutturazione edilizia)
1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare, nel rispetto delle volumetrie preesistenti, gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio diverso dal precedente ed in particolare finalizzati:
a) alla riorganizzazione interna dell'edificio sia in termini di utilizzo delle superfici che dei volumi;
b) alla sostituzione degli elementi costitutivi dell'edificio che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.

2. Rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli rivolti alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici. >>.

Art. 22
 (Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale)
1. All'articolo 66, comma 2, della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 19/1992, la lettera a) è sostituita dalla seguente: << a) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio superiori ad un ettaro e a movimenti complessivi per 2000 metri cubi, anche se attuati per l'esercizio dell'attività agricola; >>.
2. All'articolo 66, comma 2, della legge regionale 52/1991, la lettera e) è sostituita dalla seguente: << e) alle operazioni sui corsi d' acqua, iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dirette ad intervenire sulle sponde, sull'argine e nell'alveo. >>.
Art. 23
 (Interventi di manutenzione edilizia)
1.
L'articolo 68 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 68
 (Interventi di manutenzione edilizia)
1. Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e che non interessano le parti strutturali degli edifici né comportano la realizzazione di manufatti accessori esterni ad essi.
2. Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.
3. Sono, tra l'altro, da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria le opere:
a) interne agli edifici che non comportino la riorganizzazione totale dell'edificio né aumento del numero delle unità immobiliari;
b) consistenti nella sostituzione di uno o alcuni solai interpiano, senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;
c) consistenti nel rifacimento totale dell'intonacatura e del rivestimento esterno degli edifici;
d) consistenti nella sostituzione di serramenti esterni;
e) consistenti nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni;
f) consistenti nella sostituzione di solai di copertura anche con cambiamento di tipo di materiale, sagoma e quota, dovuta quest'ultima a esigenze tecniche e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;
g) consistenti nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici, anche se attuati all'interno di edifici pubblici o di interesse statale;
h) consistenti nella realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggioli e terrazzi a protezione di ingressi;
i) consistenti in altri interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche. >>.


Art. 24
 (Interventi di restauro)
1.
All'articolo 69 della legge regionale 52/1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento di eventuali elementi strutturali nuovi richiesti da esigenze di stabilità, degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. >>.

Art. 25
 (Nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica)
1.
L'articolo 72 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 72
 (Nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica)
1. Sono, tra l'altro, da considerarsi nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica:
a) la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo;
b) le pertinenze di edifici esistenti;
c) l' occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
d) le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;
e) la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;
f) la realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano;
g) il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;
h) la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti;
i) la collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici;
l) le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 volt e relative opere accessorie;
m) gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;
n) le opere per il raccordo di nuovi utenti alle reti dei servizi centralizzati esistenti;
o) la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;
p) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
q) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
r) le opere sportive che non creano volumetria;
s) i parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato. >>.


Art. 26
 (Definizioni delle destinazioni d'uso)
1.
All'articolo 73 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<< 1 bis. Con deliberazione del Consiglio comunale possono essere apportate modificazioni ai vigenti strumenti urbanistici e regolamenti edilizi per la specificazione ed integrazione delle categorie di cui al comma 1. >>.

Art. 27
 (Determinazione della destinazione d'uso degli immobili)
1.
All'articolo 74 della legge regionale 52/1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Le destinazioni d'uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dalla licenza o concessione edilizia ovvero dall'autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti che comprovino la destinazione d'uso attuale in atto da oltre un biennio. >>.

Art. 28
 (Mutamento di destinazione d'uso degli immobili)
1.
All'articolo 75 della legge regionale 52/1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Si ha mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare per più del 25 per cento della superficie utile dell'unità stessa. >>.

Art. 29
 (Classificazione degli interventi)
1.
All'articolo 76 della legge regionale 52/1991, il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. Per la classificazione degli interventi di restauro, di conservazione tipologica, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui, rispettivamente, agli articoli 69, 70, 71 e 65, va valutata la trasformazione fisica progettata a prescindere dalla destinazione d'uso. >>.

Art. 30
 (Concessione edilizia)
1.
All'articolo 77 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<< 1 bis. Sono soggette a denuncia di inizio attività le varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia. >>.

Art. 31
 (Autorizzazione edilizia)
1.
All'articolo 78 della legge regionale 52/1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione edilizia gli interventi di rilevanza edilizia, di cui al capo II, ad esclusione di quelli:
a) di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 68, commi 2 e 3, di restauro di cui all'articolo 69, di conservazione tipologica di cui all'articolo 70, di risanamento conservativo di cui all'articolo 71, soggetti a denuncia di inizio attività, qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 80, comma 2;
b) di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), per interventi fino ad un massimo di 30 metri cubi, e lettere da f) a s), soggetti a denuncia di inizio attività, qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 80, comma 2;
c) di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 68, comma 1, non soggetti a denuncia né ad alcun tipo di controllo tecnico-edilizio. >>.


Art. 32
 (Opere comunali)
1.
Dopo l'articolo 78 della legge regionale 52/1991, è inserito il seguente:
<< Art. 78 bis
 (Opere comunali)
1. Per la realizzazione delle opere pubbliche di competenza comunale la deliberazione del competente organo comunale di approvazione del progetto definitivo sostituisce i provvedimenti di concessione e di autorizzazione edilizia, nonché la denuncia di inizio attività. I relativi progetti vanno corredati da una relazione a firma del progettista che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche. >>.

Art. 33
 (Rilascio della concessione e dell'autorizzazione)
1.
All'articolo 79 della legge regionale 52/1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. La concessione e l'autorizzazione edilizia sono rilasciate, con le modalità di cui all'articolo 82 e per il periodo di validità di cui all'articolo 85, nel rispetto delle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati e del regolamento edilizio vigente, ai soggetti proprietari degli immobili o ad altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le trasformazioni richieste. >>.

Art. 34
 (Presentazione della denuncia)
1.
L'articolo 80 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 80
 (Presentazione della denuncia)
1. La denuncia di inizio attività è effettuata dai soggetti proprietari degli immobili o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere denunciate.
2. I lavori possono essere intrapresi mediante denuncia ove sussistano le seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati non siano compresi nei parchi naturali regionali o nelle riserve naturali regionali, di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, e non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;
b) per quanto concerne gli interventi di cui all'articolo 68, comma 3, lettere c), d), e), f) ed h), nonché per quelli di cui agli articoli 69, 70 e 71, gli immobili interessati non siano compresi nelle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali.

3. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.
4. La denuncia di inizio attività va presentata almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, accompagnata da una relazione, a firma di un tecnico abilitato alla progettazione, nonché dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri il rispetto delle norme costruttive, statiche, di sicurezza e delle norme igienico- sanitarie vigenti, nonché la conformità agli strumenti urbanistici approvati o adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.
5. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 4, l'Amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
6. In caso di denuncia, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni, tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l'elenco di quanto prescritto per comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.
7. Ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il Sindaco notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'Autorità giudiziaria ed al Consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.
8. Contestualmente alla denuncia di accatastamento, ove richiesta, va inviata copia della planimetria al Comune. >>.

Art. 35
 (Autorizzazione edilizia in precario)
1.
All'articolo 81 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
<< 5 bis. Il periodo di validità delle autorizzazioni relative alla realizzazione delle opere provvisionali di cantiere è pari a quello degli atti abilitativi alla realizzazione dell'opera principale, al quale vanno aggiunti centottanta giorni.
5 ter. È altresì corrispondente al periodo di validità degli atti abilitativi alla realizzazione o al recupero delle opere pubbliche, il termine di validità delle autorizzazioni a titolo precario delle opere necessarie per la continuazione dell'esercizio di pubbliche funzioni, svolte negli edifici da sostituire o recuperare. >>.

Art. 36
 (Modalità per il rilascio e per il diniego della
concessione edilizia)
1.
L'articolo 82 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 82
 (Modalità per il rilascio e per il diniego della
concessione edilizia)
1. La concessione edilizia è rilasciata dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, previo parere della Commissione edilizia e dell'Azienda per i servizi sanitari.
2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.
4. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 3, il parere della Commissione edilizia e dell'Azienda per i servizi sanitari. Qualora queste non si esprimano entro il termine predetto, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 3 e redigere una relazione scritta al Sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato.
5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, l'organo competente al rilascio della concessione edilizia notifica l'avviso contenente la data in cui la concessione edilizia può essere ritirata e la determinazione del contribuito da versare, attinente all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione.
6. All' atto del ritiro della concessione vengono versate le quote di contributo per gli oneri di urbanizzazione o vengono statuite le modalità per il versamento rateizzato, secondo lo stato di avanzamento dei lavori e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione delle opere; vengono analogamente statuite le modalità per il versamento rateizzato delle quote di contributo per il costo di costruzione.
7. Nelle ipotesi di corresponsione in più soluzioni, l'interessato deve prestare garanzia fidejussoria bancaria o, comunque, garanzia tramite polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.
8. Solo successivamente al ritiro della concessione può darsi inizio ai lavori.
9. Decorsi centottanta giorni dalla notifica del Comune per il ritiro, la concessione diviene inefficace di diritto.
10. Il diniego di concessione edilizia è pronunciato dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, previo parere della Commissione edilizia e dell'Azienda per i servizi sanitari ed è notificato entro il termine di cui al comma 5.
11. Scaduto il termine previsto al comma 5 senza che sia stato notificato l'avviso di cui al medesimo comma 5 o il diniego di cui al comma 10, l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto. >>.

Art. 37
 (Pubblicità della concessione edilizia)
1.
All'articolo 83 della legge regionale 52/1991, come integrato dall'articolo 15 della legge regionale 19/1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio da attuarsi entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 82, per un periodo di giorni quindici. >>.

Art. 38
 (Silenzio-assenso)
1.
L'articolo 84 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 84
 (Silenzio-assenso)
1. La domanda di concessione o autorizzazione edilizia corredata dalla completa documentazione prevista dal regolamento edilizio si intende accolta qualora entro novanta giorni non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. L'interessato che intenda avvalersi delle facoltà previste dal presente articolo, alla scadenza del termine fissato dal comma 1 deve provvedere ad inviare la relativa comunicazione al Comune, previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 90, comma 1, calcolato in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali.
3. Alla comunicazione di cui al comma 2 è allegata la dichiarazione dell'interessato, asseverata dal progettista, attestante la conformità del progetto alle previsioni urbanistiche vigenti e adottate. La comunicazione è soggetta alle medesime forme di pubblicità stabilite per la concessione edilizia ai sensi dell'articolo 83.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano per gli interventi da attuare su aree edificabili direttamente o già dotate di strumento urbanistico attuativo.
5. Le concessioni o autorizzazioni edilizie, assentite nei modi previsti ai commi 1, 2 e 3, possono essere annullate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2; l'autorità competente deve precedentemente indicare agli interessati gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con la normativa urbanistica, assegnando un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per provvedere alle modifiche richieste.
6. In caso di annullamento di concessioni o autorizzazioni edilizie trovano applicazione le sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 106 e 104.
7. Al fine di comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla realizzazione degli interventi, assentita ai sensi del presente articolo, tiene luogo della concessione o dell'autorizzazione edilizia una copia della domanda presentata al Comune per ottenere i suddetti provvedimenti, nonché degli atti di cui ai commi 2 e 3. >>.

Art. 39
 (Validità della concessione e dell'autorizzazione edilizia)
1.
L'articolo 85 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 85
 (Validità della concessione e dell'autorizzazione edilizia)
1. Negli atti di concessione e di autorizzazione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data della notifica di cui al comma 5 dell'articolo 82; il termine di ultimazione, entro il quale deve essere chiesto il certificato di abitabilità o agibilità, non può essere superiore a tre anni, decorrenti dall'effettuato inizio, e può essere prorogato con provvedimento motivato per fatti che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
3. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione di particolari caratteristiche climatiche della località, della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche o private la cui realizzazione è prevista in tempi più lunghi per esigenze economico- finanziarie.
4. Il mancato inizio o la mancata ultimazione dei lavori nei termini indicati nella concessione o nell'autorizzazione non comportano l'inefficacia di diritto delle stesse, che deve essere pronunciata dal Sindaco.
5. I lavori si intendono iniziati allorché le operazioni di scavo, per le nuove costruzioni, o di rimozione, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, risultino avviate al punto che possa essere constatata l'effettiva realizzazione di parte del progetto autorizzato.
6. Relativamente alle opere realizzate al rustico entro il termine di validità della concessione, l'interessato ha diritto al rilascio della concessione per la realizzazione delle opere di completamento e di finitura; in tal caso si prescinde dal termine di cui al comma 2, relativamente alla richiesta del certificato di abitabilità od agibilità. >>.

Art. 40
 (Certificato di abitabilità ed agibilità)
1.
L'articolo 86 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 19/1992, è sostituito dal seguente:
<< Art. 86
 (Certificato di abitabilità ed agibilità)
1. Affinché le opere conseguenti ad interventi soggetti a concessione, a autorizzazione edilizia, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 72, comma 1, lettere c) e d), o a denuncia nelle ipotesi di cui all'articolo 68, comma 3, lettera b), e agli articoli 69, 70 e 71, possano essere utilizzate, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità o di agibilità al Sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, se dovuti, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.
2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, anche se mancano opere di finitura non pregiudizievoli per l'uso del fabbricato, il Sindaco rilascia il certificato di abitabilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.
3. In caso di silenzio dell'Amministrazione comunale, trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilità si intende attestata.
4. Il termine fissato al comma 2 può essere interrotto una sola volta dall'Amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente.
5. Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.
6. Il certificato di agibilità è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, svolto dall'Ufficio tecnico e dal responsabile del settore igiene pubblica ed ecologia della competente Azienda per i servizi sanitari, secondo le rispettive competenze. >>.

Art. 41
 (Certificato di destinazione urbanistica)
1.
L'articolo 87 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 87
 (Certificato di destinazione urbanistica)
1. Coloro che intendono promuovere interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia hanno diritto di ottenere dal Comune entro il termine perentorio di trenta giorni un certificato in cui siano indicate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area e gli edifici interessati.
2. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data del rilascio a meno che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti; in tal caso, il Comune deve notificare agli interessati l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici generali e di PRPC. >>.

Art. 42
 (Area di pertinenza urbanistica)
1.
All'articolo 88 della legge regionale 52/1991, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
<< 2. Al fine di cui al comma 1, può essere vincolata un'area non adiacente all'area di insistenza della costruzione, anche se sita nel territorio di un Comune diverso, avente la medesima classificazione quale zona omogenea, purché funzionalmente contigua, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi.
2 bis. Nel caso in cui siano vincolate aree site nel territorio di un Comune diverso, il Comune competente per il rilascio della concessione edilizia è tenuto a comunicare ai Comuni interessati, prima del rilascio della medesima, l'iscrizione del vincolo di pertinenza urbanistica riferito alle aree ricadenti nel territorio dei Comuni stessi. I Comuni predetti sono tenuti ad iscrivere tale vincolo di pertinenza urbanistica e a darne comunicazione o a formulare eventuali osservazioni, nel termine di quindici giorni, al Comune competente, al fine del rilascio della concessione. >>.

Art. 43
 (Conformità urbanistica degli interventi da eseguirsi dalle
amministrazioni statali, da enti istituzionalmente
competenti, dall'Amministrazione regionale e da quelle
provinciali, nonché dai loro formali concessionari)
1.
L'articolo 89 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 17 della legge regionale 19/1992, è sostituito dal seguente:
<< Art. 89
 (Conformità urbanistica degli interventi da eseguirsi dalle
amministrazioni statali, da enti istituzionalmente
competenti, dall'Amministrazione regionale e da quelle
provinciali, nonché dai loro formali concessionari)
1. Il presente articolo disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi di lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, delle opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, delle opere pubbliche della Amministrazione regionale e di quelle provinciali, nonché delle opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari.
2. Per le opere pubbliche statali e di interesse statale di cui al comma 1 l'accertamento della conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato d'intesa con la Regione, sentiti gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro centoventi giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione competente. Gli enti locali esprimono il parere entro sessanta giorni; scaduto tale termine si prescinde da esso.
3. Per quanto di competenza della Regione, l'accertamento di cui al comma 2 spetta al Presidente della Giunta regionale, il quale accerta altresì, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, la conformità urbanistica degli interventi da eseguirsi da parte dell'Amministrazione regionale e di quelle provinciali, nonché dai loro formali concessionari, entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Presidente della Giunta regionale può delegare tale accertamento all'Assessore regionale alla pianificazione territoriale.
4. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2 e 3 le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati.
5. L'accertamento di cui ai commi 2 e 3, che può comportare le opportune prescrizioni esecutive, sostituisce la concessione o l'autorizzazione edilizia.
6. Nei casi in cui, per motivazioni oggettive indipendenti dalla volontà del richiedente l'accertamento, non sia possibile iniziare i lavori nel termine di efficacia del provvedimento, o non sia possibile ultimarli entro il termine fissato, il soggetto operatore può presentare una istanza finalizzata alla fissazione di nuovi termini, sempreché il progetto non sia stato modificato e la situazione urbanistica delle aree interessate non sia variata, presentando le opportune dichiarazioni in tal senso.
7. Qualora l'accertamento di conformità di cui ai commi 2 e 3 dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'articolo 3 bis del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, su iniziativa dell'ente realizzatore dell'opera. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il Comune o i Comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.
8. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere da realizzare, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, storici, artistici e ambientali.
9. La conferenza si esprime sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla convocazione, apportando ad essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.
10. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. In mancanza dell'unanimità, per la realizzazione delle opere statali si procede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469.
11. Per la realizzazione di opere statali o di interesse statale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12. L'accertamento di conformità è sostituito dalla presentazione della denuncia allo Stato e alla Regione, per quanto di rispettiva competenza, per la realizzazione di interventi non aventi rilevanza urbanistica, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, elencati nell'allegato alla presente legge.
13. Alla denuncia di cui al comma 12 è allegato il parere favorevole dei Comuni interessati sulla conformità urbanistica degli interventi, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; scaduto tale termine si prescinde dal parere.
14. Nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il parere di cui al comma 13 attesta altresì l'osservanza delle previsioni contenute all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), della medesima legge 64/1974; in tal caso il parere è obbligatorio.
15. Per definire criteri uniformi di compatibilità nel territorio regionale per gli interventi di cui al comma 12 da realizzare da parte di enti o società concessionarie di pubblici servizi, l'Amministrazione regionale può individuare, in accordo con gli stessi, tipologie infrastrutturali correlate alle singole zonizzazioni urbanistiche dei PRGC. I criteri e i loro periodici aggiornamenti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale e costituiscono riferimento per la presentazione della denuncia.
16. Sono parimenti assoggettate alla presentazione della denuncia le opere urgenti in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, come previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e dagli articoli 69 e 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
17. Per le opere da eseguire nel corso dello stato di emergenza, di cui al comma 16, contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento, che può avvenire anche qualora non sussista la conformità urbanistica, va effettuata la comunicazione, mentre la documentazione tecnica descrittiva va inviata a lavori ultimati.
18. Per le opere di cui al presente articolo l'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione tengono luogo del certificato di abitabilità o di agibilità. >>.

2. Alla legge regionale 52/1991 viene aggiunto, in fine, l'allegato alla presente legge, riferito all'articolo 89, comma 12, della predetta legge regionale 52/1991, come sostituito dal presente articolo.
Art. 44
 (Determinazione del contributo commisurato alle spese di
urbanizzazione)
1.
All'articolo 92 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Il decreto di cui al comma 1 può prevedere la corresponsione degli oneri di urbanizzazione all'atto del rilascio dell'autorizzazione per il mutamento di destinazione d'uso in diversa categoria, secondo quanto previsto dall'articolo 78, comma 2. >>.

Art. 45
 (Concessione gratuita)
1. All'articolo 94, comma 1, della legge regionale 52/1991, la lettera e) è sostituita dalla seguente: << e) per ampliamenti di edifici unifamiliari in misura complessiva non superiore al venti per cento del volume imponibile esistente all'atto del primo ampliamento medesimo; >>.
Art. 46
 (Concessione convenzionata)
1.
All'articolo 95 della legge regionale 52/1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. La riduzione del contributo di cui al comma 1 si applica, altresì, nel caso in cui le concessioni riguardino opere dirette a realizzare da parte dei concessionari la propria prima abitazione le cui caratteristiche siano rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti norme legislative e amministrative. >>.

2.
All'articolo 95 della legge regionale 52/1991, il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. Qualora non vi adempia, l'interessato decade dal beneficio, previsto al comma 1, ed il Comune è tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al tasso legale. >>.

Art. 47
 (Convenzione tipo)
1. All'articolo 96, comma 1, della legge regionale 52/1991, la lettera b) è sostituita dalla seguente: << b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma 2, del costo di costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e per gli oneri di preammortamento e di finanziamento; >>.
2.
All'articolo 96 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. In relazione alla localizzazione delle aree l'incidenza di cui al comma 2 può essere aumentata fino al massimo del cinquanta per cento del costo di costruzione. >>.

Art. 48
 (Ritardato od omesso pagamento del contributo
afferente alla concessione)
1.
L'articolo 97 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 97
 (Ritardato od omesso pagamento del contributo
afferente alla concessione)
1. Il mancato versamento, nei termini di cui all'articolo 82, comma 6, o all'articolo 84, comma 2, del contributo di concessione previsto dall'articolo 90, comma 1, comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al venti per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al cinquanta per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al cento per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

2. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato il mancato versamento nei termini comporta la riscossione coattiva del credito nei modi previsti dall'articolo 111.
4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, trova applicazione la procedura di cui al comma 3. >>.

Art. 49
 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)
1.
All'articolo 98 della legge regionale 52/1991, il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, il Sindaco applica le sanzioni previste al comma 2, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. >>.

Art. 50
 (Compresenza di sanzioni urbanistiche e paesaggistiche)
1.
All'articolo 101 della legge regionale 52/1991, come integrato dall'articolo 18 della legge regionale 19/1992, il comma 7 è sostituito dal seguente:
<< 7. L' accertamento dell' inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato del verbale di accertamento stesso, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari o per l'iscrizione nel libro fondiario, che devono essere eseguite gratuitamente. >>.

2.
All'articolo 101 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:
<< 12 bis. Qualora gli interventi ricadano in area vincolata, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo assorbono quelli previsti dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
12 ter. Al fine dell'emissione dell'ingiunzione di cui al comma 2 il Sindaco intima al responsabile dell'abuso di presentare entro congruo termine il progetto di ripristino.
12 quater. Il progetto di ripristino è sottoposto al parere della Commissione edilizia integrata o del Comitato tecnico regionale, sezione prima, a seconda che l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo sia il Comune o la Regione.
12 quinquies. Se il responsabile dell'abuso non presenta nel termine prefissato il progetto di ripristino, alla stesura dello stesso provvedono le Amministrazioni competenti a vigilare sull'osservanza del vincolo entro un anno. Le spese sostenute vanno recuperate nei confronti del responsabile dell'abuso.
12 sexies. I termini di cui ai commi 12 ter e 12 quinquies sospendono il termine di cui all'articolo 98, comma 5.
12 septies. Quando la restituzione in pristino non sia pienamente realizzabile o non consenta pienamente il recupero dei valori tutelati, l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, impone il pagamento di un'indennità determinata con i criteri e le modalità previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497.
12 octies. In caso di applicazione congiunta dei commi 12 e 12 septies le sanzioni sono cumulate ma le somme da corrispondere equivalgono all'ammontare della sanzione maggiore. >>.

Art. 51
 (Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di
concessione o in totale difformità)
1.
All'articolo 103 della legge regionale 52/1991, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. Qualora gli interventi di ristrutturazione edilizia, eseguiti in assenza di concessione o in totale difformità da essa, interessino immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo ordina la restituzione in pristino con l'individuazione dei criteri e modalità diretti a ricostruire l'originario organismo edilizio. >>.

2.
All'articolo 103 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<< 3 bis. Qualora gli interventi ricadano in area vincolata, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 101, commi da 12 bis a 12 sexies. >>.

3.
All'articolo 103 della legge regionale 52/1991, il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza dei vincoli protetti dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, applica le misure e sanzioni previste dalle norme vigenti, come statuito dall'articolo 9, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. >>.

Art. 52
 (Interventi eseguiti senza autorizzazione)
1.
All'articolo 104 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
<< 5 bis. Qualora le opere di cui al comma 2 ricadano in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 101, commi da 12 bis a 12 septies. >>.

2.
All'articolo 104 della legge regionale 52/1991, il comma 6 è sostituito dal seguente:
<< 6. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 5 non sia possibile, l'Amministrazione ivi individuata applica le misure e sanzioni previste dalle norme vigenti, come statuito dall'articolo 10, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. >>.

Art. 53
 (Interventi eseguiti senza denuncia o invio al Comune
delle planimetrie catastali)
1.
L'articolo 105 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 105
 (Interventi eseguiti senza denuncia o invio al Comune
delle planimetrie catastali)
1. L'esecuzione di opere in assenza o in difformità della denuncia, di cui all'articolo 80, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, determinato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici e, comunque, in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Il mancato invio al Comune della copia delle planimetrie di cui all'articolo 80, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di lire centomila. >>.

Art. 54
 (Interventi eseguiti in parziale difformità dalla
concessione)
1.
All'articolo 107 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<< 1 bis. Qualora le opere ricadano in area vincolata, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 101, commi da 12 bis a 12 septies. >>.

2.
All'articolo 107 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
<< 2 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2, oltre alle sanzioni ivi previste, qualora le opere ricadano in area vincolata, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo impone il pagamento di un'indennità con i criteri e le modalità previsti dalla medesima legge 29 giugno 1939, n. 1497. >>.

Art. 55
 (Accertamento di conformità)
1.
All'articolo 108 della legge regionale 52/1991, il comma 1, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 19/1992, è sostituito dal seguente:
<< 1. Fino all' accertamento dell' inottemperanza all'ingiunzione a demolire, per i casi di interventi eseguiti in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, e fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative per gli altri casi, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'intervento eseguito in assenza di concessione o autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione e ai regolamenti edilizi approvati e non in contrasto con gli strumenti adottati sia al momento dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda. >>.

2.
All'articolo 108 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
<< 9 bis. I titolari delle opere, soggette all'accertamento di conformità di cui all'articolo 89, possono ottenere l'accertamento in sanatoria da parte del Ministro dei lavori pubblici o del Presidente della Giunta regionale, ovvero presentare la denuncia in sanatoria, quando le opere eseguite sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti e ai regolamenti edilizi e non in contrasto con gli strumenti adottati al momento della presentazione della domanda.
9 ter. Il rilascio dell'accertamento in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a un milione in caso di nuove opere principali e di lire cinquecentomila in caso di opere accessorie e di varianti a progetti già autorizzati.
9 quater. Le somme a titolo di oblazione vanno versate alla Regione Friuli-Venezia Giulia. >>.

Art. 56
 (Varianti in corso d'opera)
Art. 57
 (Disposizioni applicative)
1.
All'articolo 116 della legge regionale 52/1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Ai fini del rilascio del certificato di abitabilità ed agibilità, nella determinazione delle sanzioni e di ogni altro provvedimento previsto dalla presente legge, non rilevano le variazioni realizzate non superiori al 2,50 per cento rispetto alle misure del progetto. >>.

Art. 58
 (Incarichi professionali)
1.
Dopo l'articolo 123 della legge regionale 52/1991, è inserito il seguente:
<< Art. 123 bis
 (Incarichi professionali)
1. Gli incarichi per la redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi sono conferiti ad esperti laureati in architettura, ingegneria e urbanistica e pianificazione territoriale, con specifica competenza nella disciplina della pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.
2. Gli incarichi per la redazione di strumenti urbanistici attinenti le aree agricole e forestali possono essere conferiti anche ai dottori agronomi e forestali. >>.

Art. 59
 (Competenze regionali e comunali in materia paesaggistica)
1.
L'articolo 131 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 23 della legge regionale 19/1992, è sostituito dal seguente:
<< Art. 131
 (Competenze regionali e comunali)
1. Con riguardo ai beni e alle località sottoposti al vincolo delle bellezze naturali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, rimangono di competenza regionale:
a) le autorizzazioni relative a nuovi edifici o ad interventi di demolizione e ricostruzione ed ampliamento di edifici, posti all'esterno di PRPC esaminati dal Comitato tecnico regionale, sezione prima, con una volumetria superiore, nei comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, a 10.000 metri cubi; con una volumetria superiore a 5.000 metri cubi nei comuni con più di 5.000 abitanti; con una volumetria superiore a 1.500 metri cubi in tutti gli altri comuni della regione; a tal fine la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;
b) le autorizzazioni relative a riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 20.000 metri quadrati nei comuni di montagna interna secondo la classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri comuni;
c) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
d) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi sulle linee di coste marittime e lagunari, definite dalla massima escursione di marea;
e) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi che implichino movimenti di terra superiori a 30.000 metri cubi;
f) il parere di cui al comma 5;
g) le ordinanze di cui all' articolo 8 della legge 1497/1939, relativamente ai lavori intrapresi all'infuori delle località vincolate ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1497/1939, e dell'articolo 82, quinto comma, del DPR 616/1977, nonché a quelli intrapresi senza l'autorizzazione di propria competenza;
h) l'irrogazione delle sanzioni relativamente ai lavori intrapresi senza l'autorizzazione di propria competenza;
i) le prescrizioni di cui all'articolo 11 della legge 1497/1939;
l) i pareri di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, qualora le opere e gli interventi siano sottoposti alla competenza regionale per la tutela del vincolo delle bellezze naturali.

2. I provvedimenti previsti al comma 1, lettere g) ed h), sono emanati dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico regionale, sezione prima.
3. I provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i) del comma 1 sono emanati dal Direttore regionale della pianificazione territoriale, previo parere del Comitato tecnico regionale, sezione prima.
4. I pareri di cui alla lettera l) del comma 1 sono rilasciati dal Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.
5. Le autorizzazioni per l'apertura di cave, di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21, e i provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti, di cui agli articoli 5 e 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come da ultimo modificati rispettivamente dagli articoli 5 e 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, qualora riguardino i beni e le località di cui al comma 1, sono previamente sottoposti al parere del Comitato tecnico regionale, sezione rispettivamente terza e quarta, che valuta pure gli aspetti paesaggistici, integrato con i componenti individuati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e con il Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della Direzione regionale della pianificazione territoriale.
6. Le eventuali prescrizioni contenute nel parere di cui al comma 5 sono recepite nelle autorizzazioni e nei provvedimenti di approvazione di cui al medesimo comma 5, che costituiscono altresì autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 1497/1939.
7. Con riguardo ai beni ed alle località di cui al comma 1, le autorizzazioni per gli interventi diversi da quelli considerati ai precedenti commi vengono rilasciate dai Comuni.
8. Fra le autorizzazioni indicate al comma 7, si intendono comprese quelle previste dall'articolo 14 della legge 1497/1939.
9. Spetta altresì ai Comuni l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 1497/1939, relativamente ai lavori intrapresi senza l'autorizzazione di propria competenza.
10. Le autorizzazioni di cui ai commi 7 e 8 sono rilasciate dal Sindaco o da un suo delegato, previo parere della Commissione edilizia così come integrata secondo il disposto dell'articolo 133 e copia delle stesse, unitamente agli elaborati progettuali, va trasmessa al Ministero per i beni culturali ed ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 82, nono comma, del DPR 616/1977.
11. Nell'ambito dei beni e delle località sottoposti al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/1939, e delle zone elencate al quinto comma dell'articolo 82 del DPR 616/1977, non sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica:
a) le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all'attività agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla forestazione, alla riforestazione, agli interventi antincendio e di conservazione, escluse le opere di difesa forestale e di sistemazione idraulico-forestale, le infrastrutture di viabilità forestale di carattere permanente a fondo stabilizzato, le piste antincendio, le opere di bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari;
b) i nuovi impianti e le reti tecnologiche da interrare sotto strada o sedimi artificiali, compresi gli accessori, che non si elevano oltre il piano di superficie, tali da non comportare alterazioni permanenti dello stato dei luoghi.

12. Nell'ambito delle zone elencate al quinto comma dell'articolo 82 del DPR 616/1977, non sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica:
a) gli interventi da attuarsi nelle zone omogenee A e B e nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici a servizi ed attrezzature collettive, contigue alle zone omogenee medesime;
b) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici, nonché gli interventi da attuarsi sull'esistente che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore dei manufatti;
c) gli interventi di manutenzione ordinaria da attuarsi sui corsi d'acqua, che possono comprendere i prelievi di materiali inerti dagli alvei e le eventuali movimentazioni dei materiali inerti all'interno degli alvei stessi, dichiarati tali dagli Uffici del genio civile o dalla Direzione regionale dell'ambiente, a seconda delle rispettive competenze.

13. Nelle aree destinate a parco o a riserva naturale regionale, fino all'adozione del piano di conservazione e sviluppo, rimangono di competenza regionale le autorizzazioni relative ad opere infrastrutturali e alle opere da eseguirsi da parte delle amministrazioni ed enti pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 82, decimo comma, del DPR 616/1977, con riguardo alle opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali.
14. In via di interpretazione autentica l'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della legge 1497/1939 per le opere soggette a concessione o ad autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 47/1985, spetta alla Regione o ai Comuni secondo la suddivisione di competenza per la tutela del vincolo delle bellezze naturali. >>.

Art. 60
 (Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni
ed enti pubblici)
1.
L'articolo 132 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 132
 (Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni
ed enti pubblici)
1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 131 per le opere ed interventi soggetti ad autorizzazione regionale, per quanto riguarda le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni ed enti pubblici, rimangono di competenza regionale esclusivamente le opere soggette ad accertamento di conformità urbanistica od a denuncia ai sensi dell'articolo 89, da eseguirsi da parte delle amministrazioni statali, degli enti istituzionalmente competenti, della Amministrazione regionale e di quelle provinciali, nonché dei loro formali concessionari.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Direttore regionale della pianificazione territoriale, previo parere del Comitato tecnico regionale, sezione prima, o dal Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, a seconda che l'intervento sia soggetto ad accertamento di conformità urbanistica o a denuncia. >>.

Art. 61
 (Attività colturali comportanti riduzione
di superficie boscata)
1.
Dopo l'articolo 132 della legge regionale 52/1991, è inserito il seguente:
<< Art. 132 bis
 (Attività colturali comportanti riduzione
di superficie boscata)
1. Le riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore ai limiti di cui all'articolo 131, comma 1, lettera b), motivate dalla realizzazione di attività colturali, sono attuabili attraverso un progetto che individui eventuali nuove viabilità e le metodologie di sistemazione colturale. >>.

Art. 62
 (Integrazione delle Commissioni edilizie comunali)
1.
All'articolo 133 della legge regionale 52/1991, come integrato dall'articolo 24 della legge regionale 19/1992, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
<< 2. La variante di cui al comma 1 è assunta con deliberazione del Consiglio comunale.
2 bis. Fra i membri esperti in materia di tutela ambientale e paesaggistica di cui al comma 1 figura un esperto scelto tra terne di candidati proposti dalle associazioni ambientaliste riconosciute ed operanti nel territorio regionale. In attesa che l'Amministrazione regionale approvi l'elenco delle associazioni ambientaliste riconosciute, si utilizza l'elenco delle associazioni riconosciute dal Ministero dell'ambiente. Le associazioni suddette propongono le terne entro quindici giorni dalla richiesta; scaduto tale termine, per la scelta decide la Giunta comunale o il diverso organo previsto dallo statuto comunale.
2 ter. Per la validità delle sedute della Commissione edilizia integrata deve presenziare alla riunione almeno uno dei membri esperti in materia di tutela ambientale e paesaggistica. Qualora i membri esperti siano in numero superiore ad uno e non intervengano, nella totalità, ad una seduta, le determinazioni possono essere comunque validamente assunte nella seduta successiva; quando il membro esperto sia unico, le determinazioni possono essere comunque validamente assunte dopo l'assenza a due sedute consecutive. >>.

Art. 63
 (Annullamento delle autorizzazioni)
1. All'articolo 138, comma 2, della legge regionale 52/1991, come integrato dall'articolo 27 della legge regionale 19/1992, il secondo periodo è sostituito dal seguente: << La medesima disciplina si applica ai provvedimenti di cui all'articolo 131, comma 1, lettera f). >>.
Art. 64
 (Applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15
della legge 29 giugno 1939, n. 1497)
1.
All'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 28 della legge regionale 19/1992, prima del comma 1, sono aggiunti i seguenti:
<< 01.In presenza di abuso paesaggistico, qualora non si versi nell'ipotesi dell'applicazione di compresenti sanzioni urbanistiche e paesaggistiche, di cui all'articolo 101, commi da 12 bis a 12 octies, all'articolo 103, comma 3 bis, all'articolo 104, comma 5 bis, e all'articolo 107, comma 1 bis, l'Amministrazione competente a vigilare sul vincolo paesaggistico, ai fini dell'ingiunzione di demolizione delle opere abusive e di ripristino dei luoghi manomessi, di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, intima al responsabile dell'abuso di presentare il relativo progetto entro congruo termine, da fissare nel provvedimento.
02.Il progetto di demolizione e ripristino è sottoposto al parere del Comitato tecnico regionale, sezione prima, o della Commissione edilizia integrata, a seconda che l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo sia la Regione o il Comune.
03.Se il responsabile dell'abuso non presenta nel termine prefissato il progetto di demolizione e di ripristino, alla stesura dello stesso provvedono le Amministrazioni competenti a vigilare sull'osservanza del vincolo entro un anno. Le spese sostenute vanno recuperate nei confronti del responsabile dell'abuso.
04.Per la redazione del progetto di demolizione e di ripristino, di cui al comma 03 e per la determinazione dell'indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, prevista dall'articolo 15 della legge 1497/1939, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione di esperti.
05.La scelta degli esperti di cui al comma 04 avviene a trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa, comprendente l'invito a tre professionisti della presentazione dell'offerta prezzo e del tempo di esecuzione. Si provvede all'aggiudicazione solo in presenza di almeno due offerte. >>.

2.
All'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Nell'ipotesi di accertamento di mancanza di danno ambientale per interventi eseguiti in assenza dell'autorizzazione emessa ai sensi dell'articolo 7 della legge 1497/1939, va applicata la sanzione pecuniaria pari a lire un milione. >>.

3.
All'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. Le sanzioni da applicare ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come da ultimo modificati dall'articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21, e ai sensi dell'articolo 15 della legge 1497/1939 sono cumulabili, ma le somme da corrispondere equivalgono all'ammontare della sanzione maggiore. >>.

CAPO II
 MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 46/1986 E
29/1988 IN MATERIA DI ARTICOLAZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONI
DEL COMITATO TECNICO REGIONALE
Art. 65
 (Articolazione del Comitato tecnico regionale)
1.
Il primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 61, è sostituito dal seguente:
<< Il Comitato tecnico regionale è organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale nei settori delle opere pubbliche, della pianificazione territoriale, della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali e della protezione dell'ambiente. >>.

2.
Il terzo comma dell'articolo 26 della legge regionale 46/1986 è sostituito dal seguente:
<< Il Comitato si articola in sette sezioni competenti rispettivamente per le seguenti materie:
a) sezione prima: pianificazione territoriale, tutela del paesaggio e delle bellezze naturali e ricomposizione fondiaria;
b) sezione seconda: viabilità ed infrastrutture di comunicazione e trasporto;
c) sezione terza: opere idrauliche, difesa del suolo e sistemazioni idraulico-forestali;
d) sezione quarta: acquedotti, fognature, smaltimento rifiuti solidi ed infrastrutture energetiche;
e) sezione quinta: forestazione e protezione dell'ambiente naturale;
f) sezione sesta: agricoltura, bonifica ed opere di miglioramento agrario;
g) sezione settima: edilizia. >>.


3.
Il nono comma dell'articolo 26 della legge regionale 46/1986 è sostituito dal seguente:
<< Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da due dipendenti regionali con qualifica non inferiore a segretario, in servizio presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale con la suddivisione di competenza fra argomenti di pianificazione territoriale e ricomposizione fondiaria e argomenti di tutela del paesaggio e delle bellezze naturali per la sezione prima; da un dipendente in servizio presso la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti per la sezione seconda; da un dipendente in servizio presso la Direzione regionale dell'ambiente per le sezioni terza e quarta; da un dipendente in servizio presso la Direzione regionale delle foreste e parchi per la sezione quinta; da un dipendente in servizio presso la Direzione regionale dell'agricoltura per la sezione sesta; da un dipendente in servizio presso la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici per la sezione settima e per le sezioni riunite o congiunte. In caso di assenza o impedimento del segretario, svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima Direzione regionale. >>.

Art. 66
 (Composizione del Comitato tecnico regionale)
1. All'articolo 27, primo comma, della legge regionale 46/1986, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 1986, n. 49, e dall'articolo 9 della legge regionale 61/1988, la frase: << Le sei sezioni in cui si articola il Comitato si compongono come segue: Sezione prima:
- dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale;
- dal Direttore regionale dell'ambiente;
- dal Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;
- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- dal Direttore regionale dell'agricoltura;
- da quattro dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati in numero di due dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale e in numero di uno ciascuno dalla Direzione regionale dei lavori pubblici e dalla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;
- da sei esperti nelle materie di competenza, scelti, in numero di due, tra gli appartenenti all'ordine degli architetti e, in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all'ordine degli ingegneri, all'Associazione nazionale degli urbanisti, al Collegio dei geometri ed a quello dei periti industriali. >> è sostituita dalla seguente: << Le sette sezioni in cui si articola il Comitato si compongono come segue: Sezione prima:
- dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale;
- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- dal Direttore regionale dell'ambiente;
- dal Direttore regionale dell'agricoltura;
- dal Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;
- dal Direttore regionale delle foreste;
- dal Direttore dell' Azienda dei parchi e delle foreste regionali;
- dal Direttore regionale della protezione civile;
- dal Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;
- da quattro dipendenti regionali di grado non inferiore a consigliere, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati in numero di due dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale e in numero di uno ciascuno dalla Direzione regionale dell'ambiente e dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;
- dal Soprintendente per i beni archeologici, ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli- Venezia Giulia, o da un suo delegato;
- da sei esperti nelle materie di competenza, scelti, in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all'Ordine degli architetti, all'Ordine degli ingegneri, all'Ordine dei geologi, all'Associazione nazionale degli urbanisti, al Collegio dei geometri ed a quello dei periti industriali;
- da un esperto designato dall'Associazione nazionale comuni italiani;
- da tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste operanti in Regione e riconosciute dal Ministero dell'ambiente, scelti fra i candidati proposti dalle associazioni suddette entro il termine di quindici giorni; scaduto tale termine per la scelta decide il Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa. >> ed è aggiunta la frase: << Sezione settima:
- dall'Assessore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;
- dal Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;
- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- dal Direttore del Servizio tecnico regionale;
- dal Direttore regionale dell'ambiente;
- da quattro dipendenti regionali di grado non inferiore a consigliere, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati in numero di due dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, ed in numero di uno ciascuno dalla Direzione regionale dell'ambiente e dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;
- da sei esperti nelle materie di competenza, scelti in numero di due, rispettivamente, fra gli appartenenti all' Ordine degli architetti e a quello degli ingegneri, ed in numero di uno ciascuno fra gli appartenenti al Collegio dei geometri ed a quello dei periti industriali. >>.

2.
Il terzo comma dell'articolo 27 della legge regionale 46/1986 è sostituito dal seguente:
<< Le singole sezioni sono rispettivamente presiedute dagli Assessori regionali competenti per materia, ovvero, in loro assenza, dai seguenti Direttori regionali:
a) la sezione prima dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
b) la sezione seconda dal Direttore regionale della viabilità e dei trasporti;
c) le sezioni terza e quarta dal Direttore regionale dell'ambiente;
d) la sezione quinta dal Direttore regionale delle foreste;
e) la sezione sesta dal Direttore regionale dell'agricoltura;
f) la sezione settima dal Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici. >>.


3.
Il quinto comma dell'articolo 27 della legge regionale 46/1986 è sostituito dal seguente:
<< Ai componenti esterni del Comitato tecnico regionale compete un gettone di presenza pari a lire 150.000 per le prime quattro ore di ogni seduta delle sezioni del Comitato stesso. Per i lavori svolti nella stessa giornata nelle ore successive, agli stessi compete un gettone di presenza pari a lire 100.000. >>.

4.
Dopo il sesto comma dell'articolo 27 della legge regionale 46/1986, sono aggiunti i seguenti:
<< Qualora, per l'esistenza di situazioni di particolare rilevanza, il Presidente della sezione ritenga sussistere l'opportunità dell'effettuazione di sopralluogo da parte di membri esterni, compete ad essi il trattamento di missione ed il rimborso delle spese, come previsto nel comma precedente, oltre a lire 50.000.
Qualora, infine, per la complessità della questione da esaminare, il Presidente della sezione affidi ai componenti esterni la relazione scritta dell'argomento all'ordine del giorno, compete ad essi lire 100.000 per i progetti edilizi ed urbanistici e lire 50.000 per i progetti da valutare in vista degli aspetti paesaggistici. >>.

Art. 67
 (Funzioni paesaggistiche del Comitato tecnico regionale,
sezione prima)
1.
L'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 19/1992, e dall'articolo 76 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 (Funzioni paesaggistiche del Comitato tecnico regionale,
sezione prima)
1. Le funzioni previste dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono esercitate dal Comitato tecnico regionale, sezione prima.
2. La sezione prima del Comitato tecnico regionale è integrata dal Sindaco del Comune interessato dalla proposta di vincolo, o da un suo delegato. >>.

2. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29/1988, le parole << dalla Commissione consultiva per i beni ambientali >> sono sostituite con le parole << dal Comitato tecnico regionale, sezione prima >>.
3. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 29/1988, le parole << dalla Commissione consultiva per i beni ambientali >> sono sostituite con le parole << dal Comitato tecnico regionale, sezione prima >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 nel testo modificato da art. 14, comma 7, L. R. 7/2001
CAPO III
 MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 7/1988
CONCERNENTI L'ARTICOLAZIONE E LE COMPETENZE DELLA DIREZIONE
REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Art. 68
 (Modifica dell'articolazione della Direzione regionale
della pianificazione territoriale)
1. All'articolo 102, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera a) è sostituita dalle seguenti: << a) Servizio della pianificazione territoriale regionale; a bis) Servizio della pianificazione territoriale subregionale; >>.
3.
All'articolo 102 della legge regionale 7/1988, il comma 3, come aggiunto dall'articolo 126 della legge regionale 52/1991, è sostituito dal seguente:
<< 3. La Direzione regionale si avvale inoltre, per le funzioni non rientranti nelle competenze dei Servizi, con particolare riguardo ai compiti di coordinamento delle attività di ricerca per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale, di tre dirigenti con incarico di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità. >>.

Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 69
 (Modifica della denominazione di un Servizio)
1. All'articolo 103, comma 1, della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 126 della legge regionale 52/1991, l'alinea è sostituito dal seguente: << 1. Il Servizio della pianificazione territoriale regionale: >>.
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 70
 (Competenze del Servizio della pianificazione territoriale
subregionale)
1.
Dopo l'articolo 103 della legge regionale 7/1988, è inserito il seguente:
<< Art. 103 bis
 
1. Il Servizio della pianificazione territoriale subregionale, con sede nella città di Udine:
a) cura l' istruttoria degli strumenti di livello subregionale, nonché il collegamento e l'assistenza degli enti locali per la formazione e la gestione degli stessi;
b) cura l'osservatorio delle politiche territoriali con compiti di monitoraggio sulle attività di pianificazione subregionali, nonché la predisposizione di documenti tecnici ed indirizzi di supporto a tali attività;
c) cura l' istruttoria dell' accertamento di conformità urbanistica delle opere delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni regionale e provinciali, nonché dell'applicazione delle sanzioni;
d) cura gli adempimenti di competenza della Direzione per la conclusione degli accordi di programma e per lo svolgimento di conferenze di servizi;
e) cura l'istruttoria per il rilascio degli atti di competenza della Direzione in materia commerciale. >>.


Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 71
 (Modifica delle competenze del Servizio degli affari
amministrativi e legali)
1. All'articolo 106, comma 1, della legge regionale 7/1988, la lettera b) è sostituita dalle seguenti: << b) svolge le funzioni di consulenza sull'interpretazione degli atti normativi generali di livello statale e regionale in materia urbanistica; b bis) cura le questioni inerenti la presenza di servitù militari nel Friuli-Venezia Giulia; b ter) cura gli adempimenti conseguenti all' esercizio del diritto di accesso ai documenti in possesso della Direzione; b quater) svolge le funzioni previste dalle leggi sulla vigilanza nell'attività urbanistica degli enti locali e dei privati effettuata anche in aree soggette a vincolo paesaggistico. >>.
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
CAPO IV
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22/1982
IN MATERIA DI FORESTAZIONE
Art. 72
 (Definizione di bosco)
1.
L'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 (Definizione di bosco)
1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la componente arborea esercita una copertura al suolo superiore al 20 per cento. Per essere considerate bosco le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui esse sorgono devono avere superficie pari o superiore a 1.000 metri quadrati e larghezza media minima pari o superiore a 10 metri, misurati dalla base esterna dei fusti.
2. I terreni su cui sorgono le formazioni descritte al comma 1, privi temporaneamente della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo, sono considerati bosco.
3. La viabilità o i canali presenti all'interno delle formazioni vegetali così come definite ai commi 1 e 2 di larghezza pari o inferiore a tre metri, non costituiscono interruzione della superficie boscata.
4. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:
a) le formazioni vegetali ed i terreni su cui esse sorgono, così come definiti nei commi 1 e 2, sia pubblici che privati, che ricadono nelle zone omogenee A e B e nelle aree contigue alle zone omogenee medesime destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a servizi ed attrezzature collettive, salvo quelli ricadenti in aree oggetto di piano economico, anche se scaduto, realizzato ai sensi degli articoli 21 e 21 bis della presente legge e per gli effetti dell'articolo 130 e seguenti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267;
b) i parchi cittadini, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;
c) le colture di alberi di Natale di età media inferiore ad anni 30;
d) gli impianti di specie a rapido accrescimento, gli arboreti da legno e gli altri impianti costituiti con altre specie arboree di turno, accertabile dal piano di coltura e conservazione regolarmente approvato, o in difetto, dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, inferiore ad anni 50, realizzati sui terreni precedentemente non boscati; la rinnovazione naturale, eventualmente insediatasi durante il periodo di vita dell'impianto, non determina il cambiamento della qualità da non bosco a bosco;
e) i terreni abbandonati, ivi compresi quelli ricadenti nell'alveo dei fiumi e dei torrenti, fatta eccezione per quelli di risorgiva, sul piano e sulle scarpe dei loro argini, nonché a distanza dal piede esterno degli stessi inferiore a metri 4, nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree od arbustive da meno di 10 anni dal momento del sopralluogo;
f) i filari ed i viali di piante arboree e/o arbustive ed i frutteti. >>.


Art. 73
 (Divieti di riduzione della superficie forestale)
1.
All'articolo 18 della legge regionale 22/1982, il primo comma è sostituito dal seguente:
<< Nella parte del territorio regionale non sottoposta ai vincoli di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, è fatto divieto di riduzione della superficie forestale esistente, eccezione fatta per i casi autorizzati dal Direttore del Servizio della selvicoltura della Direzione regionale delle foreste. Tale disposizione non trova applicazione nelle aree a denominazione d'origine controllata del Carso, dei Colli orientali del Friuli e del Collio, classificate dallo strumento urbanistico quali zone omogenee E2, E3, E4, E5, E6, F2 o F3. >>.

CAPO V
 NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 74
 (Coordinamento dei PRGC)
1. L' Amministrazione regionale promuove il coordinamento dei PRGC per favorire un omogeneo assetto territoriale e delle infrastrutture.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è assicurata la priorità nella assegnazione delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, ai Comuni che propongono la formazione di strumenti urbanistici generali ed attuativi, o loro varianti, coordinati con quelli dei Comuni contermini.
Art. 75
 (Decorrenza dell'efficacia di singole disposizioni
e norme transitorie)
1. Le disposizioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 133 della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 62, hanno effetto a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine di durata della attuale Commissione edilizia comunale integrata.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 65, commi 2 e 3, e all'articolo 66, commi 1 e 2, hanno effetto a decorrere dal primo giorno successivo alla data di scadenza dell'attuale Comitato tecnico regionale.
3. Fino alla data prevista al comma 2, la composizione della sezione prima del Comitato tecnico regionale è integrata:
a) dal Direttore regionale delle foreste;
b) dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;
c) dal Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;
d) dal Soprintendente per i beni archeologici, ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli- Venezia Giulia, o da un suo delegato;
e) dai rappresentanti delle associazioni ambientaliste componenti della Commissione consultiva per i beni ambientali.

4. Le funzioni di segreteria per gli argomenti di tutela del paesaggio e delle bellezze naturali sono svolte dal segretario della Commissione consultiva per i beni ambientali, nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge regionale 29/1988, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 76
 (Norme finanziarie)
1. Per l'acquisizione delle entrate previste dal comma 9 quater dell'articolo 108 della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 55, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito per memoria al titolo III - categoria 3.5 - il capitolo 965 (3.5.0) con la denominazione << Entrate derivanti dalle somme versate a titolo di oblazione per il rilascio dell'accertamento in sanatoria di conformità urbanistica delle opere di cui all'articolo 89 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 >>.
2. Le spese previste dai commi 03 e 04 dell'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, come da ultimo integrato con l'articolo 64, fanno carico al capitolo 2060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, la cui denominazione è modificata con l'aggiunta in fine della locuzione << , ivi comprese quelle relative all'affidamento di incarichi per la redazione dei progetti di demolizione e ripristino e per la stima dell'indennità dovuta per la trasgressione >>.
3. Le entrate derivanti dal recupero delle spese previsto al comma 03 dell'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, come da ultimo integrato con l'articolo 64, affluiscono al capitolo 1075 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-l999 e del bilancio per l'anno 1997.