LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1997, n. 32

Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/09/1997
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
310.02 - Assistenza sociale
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 3
 (Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale
21/1992 e disposizioni sull'organico
del ruolo unico regionale)
1. Le denominazioni "Direzione regionale della sanità" e "Direzione regionale dell'assistenza sociale", ovunque citate in leggi e regolamenti regionali, devono intendersi riferite alla "Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali".
2. L'articolo 19 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 è abrogato, restando fissati, nel limite di tre unità, gli incarichi per compiti ispettivi o servizi speciali presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale di cui all'articolo 249, comma 2, della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 8 e modificato dall'articolo 19 della legge regionale 21/1992.
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nonché quelle di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto dall'1 gennaio 1998.
Note:
1 Abrogate parole al comma 3 con D.G.R. 1283/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3bis, comma 2, L.R. 18/1996.