LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1997, n. 32

Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1997
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
310.02 - Assistenza sociale
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 20
1.
La rubrica dell'articolo 9 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 è sostituita dalla seguente:
 << Chiusura annuale delle farmacie >>

2.
Il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 è sostituito dal seguente:
<< Le farmacie devono osservare una chiusura annuale per un periodo che va da tre a quattro settimane, da fruire anche in più soluzioni settimanali >>.

3.
Il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 è sostituito dal seguente:
<< Le farmacie rurali od uniche nel Comune possono ridurre la chiusura annuale obbligatoria ad una settimana >>.

4.
Il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 è sostituito dal seguente:
<< Il dispensario farmaceutico rimane chiuso nel periodo di chiusura annuale della rispettiva farmacia >>.