LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1997, n. 31

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1997
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
130.01 - Comuni e Province

CAPO II
 Norme in materia di organizzazione degli uffici
dell'Amministrazione regionale
Art. 50
 (Esigenze operative della Direzione regionale
dell'agricoltura e dell'ERSA)
1. Al fine di fronteggiare particolari problemi di funzionalità conseguenti anche a carenze di organico, la Direzione regionale dell'agricoltura e l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) possono avvalersi del personale e delle strutture logistiche messi reciprocamente a disposizione dalle due strutture.
Art. 51
 (Unità organizzative decentrate della Direzione regionale
degli affari comunitari e dei rapporti esterni)
1. Per l'esercizio in forma decentrata delle competenze relative alla Direzione regionale degli Affari comunitari e dei rapporti esterni, in particolare per quanto riguarda le attività di coordinamento, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi comunitari, la predetta Direzione regionale può avvalersi di unità organizzative stabili territorialmente decentrate, di livello inferiore al Servizio, di cui all'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39.