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Indice:
L.R. n. 31/1997
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
CAPO II
Art. 50
Art. 51
CAPO III
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Leggi regionali
Legge regionale
9 settembre 1997
, n.
31
Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 11/09/1997, N. 008
Data di entrata in vigore:
26/09/1997
Materia:
120.02
-
Amministrazione regionale
120.05
-
Personale regionale
130.01
-
Comuni e Province
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 9
(Trattamento di buonuscita)
1.
Al fine di non arrecare pregiudizio ai diritti acquisiti dal personale in materia previdenziale, in forza dei principi costituzionalmente tutelati, come da ultimo ribadito dall'
articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
e tenuto conto che l'Amministrazione regionale continua a versare anche per gli anni 1996 e 1997 la relativa contribuzione, sulla base delle direttive emanate dall'Ente previdenziale INPDAP - INADEL, la Regione è autorizzata ad erogare il trattamento previsto dalla
Parte IV, Titolo II, Capo II, della legge regionale 53/1981
, nonché quello di cui all'
articolo 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54
, come inserito dall'
articolo 58 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44
, con riferimento alla normativa vigente anteriormente all'1 gennaio 1996, fino a quando non avranno avuto piena attuazione la riforma previdenziale introdotta dall'articolo 2, commi 5, 6, 7 ed 8 della
legge 8 agosto 1995, n. 335
, e la disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
.
2.
Il diritto alla riliquidazione della buonuscita in favore dei dipendenti già cessati, sorge, nei termini stabiliti dalla
legge regionale 28 agosto 1992, n. 29
, dal momento in cui la parte economica dei contratti, a partire da quello 1994/1995 e successivi, è fissata in via definitiva.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative