LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1997, n. 31

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1997
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
130.01 - Comuni e Province

Art. 6
 (Comandi di personale)
1. Il personale di ruolo del Comune di San Pietro al Natisone della cui attività si è avvalso il Centro regionale di formazione professionale - Settore alberghiero - di San Pietro al Natisone, può essere comandato presso l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 53/1981, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della legge medesima.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 77, comma 1, L. R. 1/1998