LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1997, n. 31

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1997
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
130.01 - Comuni e Province

Art. 52
1.
All'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<< 3 bis. Il disegno di legge di cui al presente articolo individua altresì i principi per l'avvio di una riforma della disciplina del personale degli Enti locali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia finalizzati alla graduale omogeneizzazione dello stato giuridico e trattamento economico del personale degli Enti locali e della Regione, avuto riguardo alle rispettive funzioni e responsabilità anche prevedendo modalità e criteri uniformi di contrattazione. >>.