LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1997, n. 31

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1997
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
130.01 - Comuni e Province

Art. 49
 (Convenzioni per viaggi e soggiorni di dipendenti
in missione)
1. L'Amministrazione regionale può stipulare, alle condizioni più favorevoli, convenzioni con società, con catene alberghiere o con associazioni di categoria presso le cui strutture il dipendente regionale in missione è tenuto a pernottare. Il dipendente regionale che, nella località di missione, non utilizza strutture alberghiere convenzionate, ha diritto, su presentazione della relativa documentazione prevista dalla norma o dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia, al rimborso della spesa sostenuta nel limite del costo più basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella località di missione.
2. Il dipendente, qualora sia inviato in missione in località ove non esistano strutture alberghiere convenzionate ovvero ove non risulti possibilità di sistemazione presso quelle convenzionate, ha diritto al rimborso della spesa alberghiera nei limiti e con le modalità previste dalle norme e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
3. L'Amministrazione regionale può altresì stipulare, alle condizioni più favorevoli, convenzioni con agenzie di viaggio o società di trasporto, anche aereo, al fine di ottenere una maggior riduzione della spesa per l'attività di missione dei dipendenti regionali.