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Indice:
L.R. n. 31/1997
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
CAPO II
Art. 50
Art. 51
CAPO III
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Leggi regionali
Legge regionale
9 settembre 1997
, n.
31
Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 11/09/1997, N. 008
Data di entrata in vigore:
26/09/1997
Materia:
120.02
-
Amministrazione regionale
120.05
-
Personale regionale
130.01
-
Comuni e Province
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 42
(Tutela dei diritti linguistici delle minoranze)
1.
Alla luce dei principi costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto degli obblighi statutari relativi al riconoscimento di pari diritti ai cittadini di qualunque gruppo linguistico, la Regione provvede all'adozione di mezzi adeguati a rendere effettiva, anche con riferimento ai diritti da esercitarsi nei rapporti con gli uffici del Consiglio e dell'Amministrazione regionale, la parità di trattamento dei cittadini appartenenti a gruppi linguistici minoritari della regione.
2.
In attuazione di cui al comma 1, gli Uffici Stampa e Pubbliche Relazioni del Consiglio e della Giunta regionale possono avvalersi dell'attività di dipendenti regionali con profilo professionale di traduttore interprete nonché di specifiche professionalità esistenti presso i Comuni della regione ovvero, in caso di necessità ed urgenza, dell'opera di professionisti estranei all'Amministrazione regionale, al fine di provvedere alle traduzioni atte a garantire ai cittadini appartenenti a diversi gruppi linguistici della regione il diritto di usare la loro lingua nei rapporti con il Consiglio e l'Amministrazione regionale, nonché a coadiuvare i rappresentanti istituzionali della Regione medesima nei rapporti in ambito internazionale.
3.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative