LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1997, n. 31

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/09/1997
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
130.01 - Comuni e Province

Art. 41
 (Sostituzione dell'articolo 151 della
legge regionale 53/1981)
1.
L'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, è sostituito dal seguente:
<< Art. 151
 
1. In caso di instaurazione di giudizio di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, di organi collegiali di enti regionali, di dipendenti regionali, di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di conformità da parte dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, nel caso in cui il giudizio si concluda con esclusione di responsabilità per il soggetto interessato.
2. In caso di successiva decisione giurisdizionale, passata in giudicato, modificativa del giudizio di carenza di responsabilità, la Regione ripete le spese legali rimborsate a carico dello stesso soggetto interessato. >>.

2. In sede di prima applicazione del presente articolo, l'Amministrazione regionale può dar corso al rimborso di spese legali le cui richieste risultino pendenti con riferimento a giudizi conclusi con esclusione di responsabilità per il soggetto interessato.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come da ultimo sostituito dal comma 1, e dal disposto di cui al comma 2, fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.