LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1997, n. 31

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1997
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
130.01 - Comuni e Province

Art. 36
 (Disciplina transitoria delle procedure di assunzione)
1. In attesa di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 22 della legge regionale 18/1996, continua ad applicarsi, per tutte le assunzioni presso l'Amministrazione regionale, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima legge regionale 18/1996, la disciplina regolamentare approvata con DPGR 31 maggio 1984, n. 0469/Pres. Per quanto non previsto, o per quanto non compatibile, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.