LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1997, n. 31

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1997
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
130.01 - Comuni e Province

Art. 32
 (Mobilità verticale interna)
1. In correlazione alle esigenze non più dilazionabili di funzionalità ed efficienza dell'Amministrazione regionale, viene dato immediato avvio all'ultimazione delle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, riferite alla decorrenza 1 gennaio 1989. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20/1996 è abrogato.
2. All'articolo 13, comma 2, della legge regionale 20/1996, le parole << a quanto disposto al comma 1 >> sono sostituite dalle parole << alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 11/1990 >>.
3. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 20/1996, come modificata dal comma 2, si applica esclusivamente al personale la cui cessazione dal servizio si sia verificata tra la data di entrata in vigore della medesima legge regionale e la data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per effetto del rinvio operato dalla legge regionale 11/1990 alla normativa disciplinante i passaggi di qualifica nell'ordinamento regionale, ai dipendenti promossi in esito alle procedure di mobilità verticale interna di cui al comma 1, la qualifica superiore è attribuita, a tutti gli effetti, come avvenuto per le tornate già completate, dalla data della relativa decorrenza.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 36, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 15, comma 1, L. R. 10/2002
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 1, L. R. 10/2002