Salta al contenuto
ITA
ITA
ENG
FUR
SLO
DE
L'istituzione
Il Consiglio Regionale
Consiglieri
Statuto e norme di attuazione
Regolamento interno
Organizzazione e risorse
Uffici
Sede
Associazione Consiglieri
Gli organi
Il Presidente del Consiglio Regionale
Ufficio di Presidenza
Gruppi consiliari
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Giunte
Commissioni
Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione
Conferenza dei Presidenti delle commissioni e del comitato
Le attività
Convocazioni e calendari d'aula
Esiti, resoconti e verbali
Petizioni
Atti di indirizzo
Interpellanze e interrogazioni
Controllo e valutazione delle politiche pubbliche
Affari europei e internazionali
Proposte di referendum abrogativo di legge statale
Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione
Nomine del Consiglio e della Giunta Regionale
Proposte di modifica del Regolamento Interno
Leggi e deliberazioni
Leggi e regolamenti
Iter leggi
Deliberazioni dell'Assemblea
Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
Il cittadino
Il Consiglio per i cittadini
Le autorità regionali di tutela e garanzia, la biblioteca consiliare, risorse documentali e informative, focus tematici, iniziative, eventi, pubblicazioni e dossier del Consiglio regionale.
Contributo promozione e valorizzazione territorio
Patrocini
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Il Consiglio regionale e la scuola
Visite scolastiche
Studenti in Aula
Tirocini curricolari universitari
Comunità linguistiche regionali
Arte, cultura
L'arte e la cultura
Archivio fotografico
Cittadinanza attiva
Petizione
Referendum
Iniziativa di legge popolare
Risorse
Pubblicazioni
Dossier del Servizio giuridico-legislativo
Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari
Pianificazione strategica
Sala multimediale Tessitori
Costituzione e Statuto
Rendiconto sociale
Comitato regionale per le comunicazioni
Commissione regionale per le pari opportunità
Garante regionale dei diritti della persona
Osservatorio regionale antimafia
Difensore civico regionale
Biblioteca Livio Paladin
persone e uffici
Cerca nel sito
Esegui ricerca
seguici su:
@
Home page
/
leggi regionali
/
ricerca
/
lista
/
sommario legge
/
dettaglio legge
persone e uffici
Ricerca
Esegui ricerca
Invia
LEGGI E REGOLAMENTI
naviga nell'argomento
Introduzione alla banca dati
Leggi regionali
Leggi regionali per materie
Regolamenti
Ricerca cronologica fonti normative
Contatti
Indice:
L.R. n. 31/1997
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
CAPO II
Art. 50
Art. 51
CAPO III
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Leggi regionali
Legge regionale
9 settembre 1997
, n.
31
Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
Scegli il testo:
TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
Formato stampabile:
HTML
-
PDF
-
DOC
Visualizza:
Solo testo
Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 11/09/1997, N. 008
Data di entrata in vigore:
26/09/1997
Materia:
120.02
-
Amministrazione regionale
120.05
-
Personale regionale
130.01
-
Comuni e Province
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 32
(Mobilità verticale interna)
1.
In correlazione alle esigenze non più dilazionabili di funzionalità ed efficienza dell'Amministrazione regionale, viene dato immediato avvio all'ultimazione delle procedure di mobilità verticale interna di cui alla
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11
, riferite alla decorrenza 1 gennaio 1989. Il
comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20/1996
è abrogato.
2.
All'
articolo 13, comma 2, della legge regionale 20/1996
, le parole << a quanto disposto al comma 1 >> sono sostituite dalle parole << alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla
legge regionale 11/1990
>>.
3.
La disposizione di cui al
comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 20/1996
, come modificata dal comma 2, si applica esclusivamente al personale la cui cessazione dal servizio si sia verificata tra la data di entrata in vigore della medesima legge regionale e la data di entrata in vigore della presente legge.
4.
Per effetto del rinvio operato dalla
legge regionale 11/1990
alla normativa disciplinante i passaggi di qualifica nell'ordinamento regionale, ai dipendenti promossi in esito alle procedure di mobilità verticale interna di cui al comma 1, la qualifica superiore è attribuita, a tutti gli effetti, come avvenuto per le tornate già completate, dalla data della relativa decorrenza.
(1)
(2)
Note:
1
Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 36, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 15, comma 1, L. R. 10/2002
2
Integrata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 1, L. R. 10/2002
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative