LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1997, n. 31

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1997
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
130.01 - Comuni e Province

Art. 30
1. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, le parole << previo superamento di una prova >> sono sostituite dalle parole << mediante valutazione di titoli nonché superamento di una prova scritta, anche a risposta sintetica, >>.
2.
All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'articolo 21 della legge regionale 47/1996, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. I titoli di studio e di abilitazione richiesti per le assunzioni a contratto in ciascun profilo professionale sono i seguenti:
Profilo
professionale
Titolo di studio
Consigliere
giuridico
amministrativo
legale
Diploma di
laurea in
giurisprudenza
scienze politiche
economia e commercio
Consigliere
finanziario
contabile economico
Diploma di
laurea in
giurisprudenza
scienze politiche
economia e commercio
scienze economiche
scienze economiche
e bancarie
scienze statistiche
Consigliere
programmatico
statistico
Diploma di
laurea in
giurisprudenza
scienze politiche
economia e commercio
scienze economiche
scienze economiche
e bancarie
scienze statistiche
Conservatore del
Libro fondiario
Diploma di
laurea in
giurisprudenza
scienze politiche
economia e commercio
Consigliere
ispettore forestale
Diploma di
laurea in
scienze agrarie
scienze forestali
scienze naturali
ingegneria
scienze geologiche
scienze biologiche
Consigliere geologoDiploma di
laurea in
scienze geologiche
ingegneria mineraria
scienze forestali
Consigliere
ingegnere
Diploma di
laurea in
ingegneria
architettura
e relativo diploma
di abilitazione
all'esercizio della
professione o, nei
casi consentiti
dalla legge,
certificato di
abilitazione
provvisoria
Consigliere
urbanista
Diploma di
laurea in
ingegneria
architettura
urbanistica e
relativo diploma di
abilitazione
all'esercizio della
professione, qualora
previsto, o, nei
casi consentiti
dalla legge,
certificato di
abilitazione
provvisoria

. >>


3.
All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'articolo 21 della legge regionale 47/1996, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. Fermo restando il disposto di cui al comma 2 bis, ai fini dell'assunzione i candidati devono possedere i requisiti generali richiesti per l'accesso agli impieghi dalla normativa regionale o, in carenza, dalla normativa statale vigente in materia. >>.

4.
All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'articolo 21 della legge regionale 47/1996, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
<< 3 bis. Ai fini dell' assunzione, i titoli valutabili di cui al comma 2 sono i seguenti:
punteggio conseguito nel diploma di laurea pari o superiore a punti 100:
100:punti 0,20
101:punti 0,40
102:punti 0,60
103:punti 0,80
104:punti 1
105:punti 1,20
106:punti 1,40
107:punti 1,60
108:punti 1,80
109:punti 2
110:punti 2,20
110 e lode:punti 2,40

b) superamento di esami professionali di Stato, qualora non richiesto come requisito per l'accesso, e corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 1,50); i corsi universitari post-laurea sono considerati validi solo se effettuati presso Università che rilascino titoli di studio riconosciuti. Gli stessi corsi inoltre devono avere durata almeno pari ad un anno accademico;
c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere (punti 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 1,20). Il servizio prestato in attività di insegnamento sarà valutato solo se effettuato almeno in scuole secondarie di secondo grado e in materie attinenti lo specifico profilo professionale di accesso con orario pieno.

3 ter. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti, e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia o, in carenza, dal Capo I del DPR 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. >>.

5.
All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'articolo 21 della legge regionale 47/1996, il comma 6 è sostituito dal seguente:
<< 6. Per la valutazione della prova la commissione ha a disposizione 10 punti; il punteggio minimo per il superamento dell'esame è di punti 7. Le graduatorie di merito, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono predisposte sulla base della somma del punteggio ottenuto dai candidati nella prova scritta e di quello attribuito ai titoli. A parità di punteggio totale la preferenza è determinata, nell'ordine, dal maggior punteggio ottenuto nella prova scritta e dal maggior punteggio ottenuto nella valutazione delle singole categorie di titoli di cui al comma 3 bis. In quest'ultimo caso la priorità è data, rispettivamente, ai titoli di cui alla lettera a), alla lettera c) ed alla lettera b) del comma 3 bis. >>.