LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1997, n. 31

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1997
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
130.01 - Comuni e Province

Art. 18
 (Personale del Corpo forestale regionale da assumere per le
esigenze dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e
della Direzione regionale delle foreste)
1. In applicazione dell'articolo 57 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 ed al fine di garantire la tempestiva attivazione delle diverse, nuove e specifiche funzioni in materia di parchi e riserve naturali, il personale con qualifica di coadiutore - guardia, profilo professionale di guardia del Corpo forestale regionale, (CFR) posizione di lavoro guardia - parco, è assunto, nel limite numerico di cui all'articolo 58, comma 1, della medesima legge regionale 42/1996, mediante l'utilizzazione della graduatoria degli idonei al concorso pubblico a 29 posti di guardia del CFR approvata con DPGR 30 dicembre 1993, n. 633/Pres.
2. In relazione al tempo intercorso tra la data di approvazione della graduatoria di cui al comma 1 e la data di effettivo inizio delle procedure di assunzione dei vincitori, a causa del contenzioso instaurato in sede di giurisdizione amministrativa, nonché nel rispetto dei principi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, la validità della graduatoria medesima è prorogata al 31 dicembre 1999 ai finì dei recuperi necessari alle assunzioni di cui al comma 1, nonché alle assunzioni derivanti da eventuali ulteriori disponibilità di posti nel profilo professionale di guardia del CFR già verificatesi o che si verifichino entro la suddetta data.
3. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 i candidati frequentano un corso di formazione con esame finale, di durata non superiore a sei mesi, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono stabiliti con apposito regolamento. I candidati che abbiano superato il corso di formazione sono assunti in prova nella qualifica funzionale di coadiutore - guardia in relazione al numero di posti disponibili.
4. Durante la partecipazione al corso di cui al comma 3 ai candidati è corrisposta una borsa di studio di lire 1.800.000 mensili lorde.
5. Per fronteggiare le esigenze di servizio connesse a funzioni di vigilanza, l'Amministrazione regionale e l'Ente parco di cui all'articolo 19 della legge regionale 42/1996 possono avvalersi, mediante l'istituto del comando, per il periodo di un anno prorogabile di un ulteriore anno, di personale ittico - venatorio proveniente dalle Province.
6. All'articolo 58 della legge regionale 42/1996, il comma 2 è abrogato.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
8. Gli oneri relativi al corso di formazione di cui al comma 3 fanno carico al capitolo 568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
9. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3128 (1.1.161.2.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla Rubrica n. 18 - programma 1.3.2 - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII - con la denominazione << Spese per le borse di studio a favore dei partecipanti al corso di formazione per guardia del Corpo forestale regionale >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1997.
10. All'onere di lire 50 milioni previsto dal comma 9 si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 2900 del precitato stato di previsione della spesa, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 61, comma 1, L. R. 9/1999
2Parole sostituite al comma 2 da art. 61, comma 2, L. R. 9/1999