LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1997, n. 31

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1997
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
130.01 - Comuni e Province

CAPO III
 Norme concernenti il personale e gli amministratori
degli enti locali
Art. 52
1.
All'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<< 3 bis. Il disegno di legge di cui al presente articolo individua altresì i principi per l'avvio di una riforma della disciplina del personale degli Enti locali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia finalizzati alla graduale omogeneizzazione dello stato giuridico e trattamento economico del personale degli Enti locali e della Regione, avuto riguardo alle rispettive funzioni e responsabilità anche prevedendo modalità e criteri uniformi di contrattazione. >>.

Art. 53
 (Norme in materia di status degli amministratori locali)
1. Gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia disciplinano, nel rispetto della normativa vigente, con apposite norme contenute nei rispettivi statuti, i casi in cui l'assunzione della carica di amministratore di società controllata o di consorzio partecipato non determinano il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con le cariche di amministratore e consigliere dell'ente locale.
2. Gli enti locali stabiliscono con propri regolamenti le modalità secondo le quali effettuare forme di pubblicità periodica relativa alle cariche di cui al comma 1, assunte da propri amministratori o consiglieri, con l'indicazione degli eventuali emolumenti da essi percepiti, in connessione con dette cariche.
3. Gli enti locali adeguano i rispettivi ordinamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In caso di mancata adozione, nel termine prescritto, delle norme statutarie previste dal comma 1, si determina il sorgere delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e comunque dell'incompatibilità tra le cariche di amministratore o consigliere dell'ente locale e le cariche di cui al comma 1 con l'eccezione dei casi di rappresentanza politica inerente la carica di assessore o consigliere dell'ente ovvero di rappresentanza di diritto in relazione a cariche già rivestite.
5. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 1, comma 5, L. R. 21/2003
Art. 54
1.
L'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6 è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 (Utilizzazione del personale delle Province)
1. In attesa del definitivo riordino della materia delle sistemazioni idraulico-forestali, la Regione può utilizzare il personale dei soppressi consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26/1993 in servizio presso le Province di Udine e Pordenone i cui oneri finanziari già sostiene ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale medesima, al fine di provvedere al completamento delle opere in corso, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 4/1994, nonché per fronteggiare altre urgenti esigenze di funzionalità delle strutture regionali.
2. L'utilizzo del personale presso le strutture regionali è disposto, d'intesa con le Province interessate, con provvedimento del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, per periodi, anche prorogabili, da determinarsi con detto provvedimento in relazione alle specifiche esigenze di servizio. >>.

Art. 55
 (Ulteriore modifica dell'articolo 3 della
legge regionale 10/1997)
1. All'articolo 3, comma 2 della legge regionale 10/1997, dopo la lettera c) viene inserita la seguente:
<< c bis) la disciplina in materia di segretari comunali e provinciali. >>.