LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1997, n. 31

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1997
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
130.01 - Comuni e Province

Art. 16
 (Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 20/1996 e
successive modificazioni ed integrazioni)
1. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 20/1996, come integrato dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, dopo la lettera f bis) sono inserite le seguenti
<< f ter) risoluzione di problematiche urgenti in materia di contenzioso ambientale;
f quater) attuazione degli adempimenti connessi alle riforme tributarie previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. >>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere f ter) e f quater) della legge regionale 20/1996, come inserite dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalla graduatoria di merito approvata con deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 1997, n. 911, relativa all'avviso di assunzione per titoli con contratto di lavoro a termine di cui all'articolo 7 della medesima legge, sino ad un numero massimo di 5 unità.
3. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 14, comma 2, L. R. 8/2000
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 10/2001