LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1997, n. 28

Interventi di emergenza a favore delle zone colpite da calamità naturali del giugno 1996 e norme urgenti per l'attuazione di programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/09/1997
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 (Accelerazione della spesa del Docup per l'Obiettivo 5b)
1. Al fine di conseguire il massimo livello di impegni e pagamenti a valere sull'Obiettivo 5b, coerentemente con gli indirizzi statali in materia di accelerazione della spesa a valere sui fondi comunitari, l'ERSA, ente attuatore del Docup, è autorizzato a:
a) impegnare, per ciascuna delle misure per le quali permangano resti insufficienti a finanziare il primo progetto utile ed, eventualmente, quelli in posizione di pari merito nelle rispettive graduatorie formulate a seguito dei bandi pubblicati per il triennio 1994-1996, i corrispondenti fondi previsti dal piano finanziario del Docup per il triennio 1997-1999;
b) impegnare le risorse non utilizzate a seguito dell'iter istruttorio conseguente alla pubblicazione dei bandi per il triennio 1994-1996, a favore di misure la cui dotazione finanziaria si è dimostrata insufficiente a soddisfare le domande di cui alle graduatorie approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35.

2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma l, lettera b), deve avvenire:
a) nell'ambito dello stesso fondo comunitario di cofinanziamento;
b) prioritariamente nell'ambito dello stesso asse, compatibilmente con l'esigenza di ridurre al minimo il verificarsi di resti finanziari non ulteriormente utilizzabili e in conformità a quanto stabilito dal criterio di assegnazione delle risorse alle diverse tipologie di cui alla DGR 6169 del 12 dicembre 1995;
c) prioritariamente a favore di quelle misure per le quali il cofinanziamento pubblico determina maggiori investimenti da parte di beneficiari privati;
d) in coerenza con le finalità del presente articolo, in particolare per il conseguimento dell'accelerazione dei pagamenti;
e) entro i limiti massimi previsti dal piano finanziario sessennale per ciascuna misura.

3. Ai fini della realizzazione di quanto indicato ai commi l e 2 del presente articolo, l'ERSA, prima di procedere alle necessarie variazioni di bilancio, deve presentare alla cabina di regia regionale di cui alla DGR n. 4296 del 23 settembre 1994 il piano di utilizzo delle risorse di cui al comma l, lettera b), in ordine ad una preventiva valutazione della congruità delle fonti finanziarie e della conseguente tempestiva erogazione delle medesime.
4. Ai fini di ottemperare a quanto prescritto dal Docup Obiettivo 5b regionale per la misura IV.2 - tipologia 2, relativamente all'attuazione della preliminare attività di monitoraggio del patrimonio esistente e la conseguente individuazione degli immobili di particolare valore architettonico su cui intervenire, è individuato nel Centro di Catalogazione di Villa Manin di Passariano l'organo incaricato di svolgere la suddetta attività di monitoraggio.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'anno 1997.
6. Il predetto onere fa carico al capitolo 5170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
7. All'onere di lire 80 milioni, di cui al comma 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale, iscritto sul capitolo 8920 del citato stato di previsione (rubrica n. 33, partita 701).