Art. 3
(Piccole imprese industriali)
1.
Sono definite piccole imprese industriali, conformemente agli indirizzi comunitari in materia, secondo i criteri di cui all'articolo 1, le imprese:
a) aventi meno di 50 dipendenti;
b) aventi un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU;
c)
il cui capitale o i cui diritti di voto non siano detenuti per il 25 per cento o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente da più imprese con requisiti dimensionali superiori a quelli indicati nel presente articolo; questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
1) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o, purché non esercitino il controllo individuale o congiunto, da investitori istituzionali;
2) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 per cento o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa.
2. Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria si sommano i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese industriali di cui questa detiene il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto.
3. Il superamento di uno dei limiti di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta la classificazione dell'impresa nella categoria delle medie o delle grandi imprese.
4. La partecipazione per il 25 per cento o più da parte di un'impresa o congiuntamente da più imprese di dimensioni omogenee, con requisiti dimensionali superiori, comporta la classificazione dell'impresa partecipata nella categoria dimensionale cui appartiene l'impresa o le imprese partecipanti in modo congiunto, a condizione che la stessa o le stesse detengano anche il 25 per cento o più dei diritti di voto.
5. La partecipazione congiunta per il 25 per cento o più da parte di più imprese di dimensioni non omogenee, con requisiti dimensionali superiori, comporta la classificazione dell'impresa partecipata nella categoria della media impresa a condizione che le stesse detengano anche il 25 per cento o più dei diritti di voto.