LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 luglio 1997, n. 26

Definizione delle piccole e medie imprese industriali nel territorio regionale e norme riguardanti i consorzi di sviluppo industriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/07/1997
Materia:
220.01 - Industria

Art. 8
 (Totale di bilancio)
1. Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale così come definito dall'articolo 2424 del codice civile e successive modificazioni.
2. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, provvedono a dichiarare il totale dell'attivo secondo il prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile e successive modificazioni.