LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 luglio 1997, n. 26

Definizione delle piccole e medie imprese industriali nel territorio regionale e norme riguardanti i consorzi di sviluppo industriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/07/1997
Materia:
220.01 - Industria

Art. 7
 (Fatturato)
1. Per fatturato si intende l'ammontare dei corrispettivi di competenza dell'esercizio derivanti dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché dalle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
2. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio devono desumere il fatturato dalla dichiarazione dei redditi presentata prima della presentazione della domanda.