LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 luglio 1997, n. 26

Definizione delle piccole e medie imprese industriali nel territorio regionale e norme riguardanti i consorzi di sviluppo industriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/07/1997
Materia:
220.01 - Industria

Art. 11
 (Intensità degli aiuti)
1. In conformità ai massimali autorizzati dalla Commissione delle Comunità Europee e secondo le modalità dalla stessa disciplinate, i limiti degli aiuti concedibili alle imprese nelle diverse aree del territorio regionale sono adottati con decreto dei Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione giuntale.
2. Gli aiuti agli investimenti a favore di imprese che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono limitati alle imprese localizzate nelle sole zone individuate dalla Giunta regionale in conformità agli indirizzi comunitari.
3. I parametri dimensionali di cui agli articoli 2 e 3 sono aggiornati, conformemente agli indirizzi comunitari, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione giuntale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Gli interventi a favore delle imprese sotto forma di contributi in conto interessi, credito agevolato, ivi compresi i finanziamenti della Friulia SpA ai sensi della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 e successive modificazioni e di contributi in conto capitale non possono superare cumulativamente, a fronte di un medesimo investimento, i limiti d'aiuto fissati ai sensi del comma 1.
5. Gli interventi della Friulia Lis SpA devono comunque rispettare, per le operazioni di locazione finanziaria agevolata, le disposizioni della presente legge.