Art. 33
(Ricognizione delle competenze del Servizio autonomo
per lo sviluppo della montagna)
1.
Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, per l'espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all'Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi alle seguenti disposizioni legislative:
a) articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54;
b) articolo 15 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dall'articolo 55, comma 5 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29;
c) articoli 23 come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 e 24 della legge regionale 35/1987;
d) articolo 16 della legge regionale 50/1993;
e) articoli 18 e 19 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 10;
f) comma 2 dell'articolo 3 e comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 50/1993, come sostituiti dall'artico 3 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10;
g) articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;
h) commi 1 e 7 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9;
i) articoli 55 e 58 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29.
3. In relazione alla disposizione di cui al comma 1 sono trasferiti alla rubrica n. 10 (Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna) del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997, i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa: 865, 959, 969, 986, 987, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1041, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 e 1065.