LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 aprile 1997, n. 18

Interventi a sostegno di istituzioni operanti a favore dei disabili visivi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/04/1997
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 4
 (Modalità di contribuzione)
1. I contributi sono concessi a domanda, corredata di preventivo di spesa e di una sintetica illustrazione delle attività e dei servizi in atto o in programma.
2. La domanda deve pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro il 31 gennaio di ogni anno; i termini e le modalità per la rendicontazione sono indicati nei decreti di concessione.
3. In sede di prima attuazione, la domanda di cui al comma 2 deve pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.