LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 aprile 1997, n. 18

Interventi a sostegno di istituzioni operanti a favore dei disabili visivi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/04/1997
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 3
 (Attività e servizi)
1. I contributi di cui all' articolo 2 possono riguardare la gestione delle seguenti attività e servizi:
a) interventi a favore dei minorati della vista di ogni età e di ambo i sessi, volti all'assistenza, alla formazione del personale, alla rieducazione e riabilitazione polifunzionale, al recupero ed integrazione sociale, anche mediante forme di convittualità e residenzialità, l'istituzione di centri specificamente attrezzati e la promozione di iniziative di studio e ricerca;
b) servizi di ospitalità per anziani non vedenti privi di sostegno familiare, nonché attività di consulenza a strutture di accoglimento per finalità assistenziali ospitanti disabili visivi e sostegno domiciliare ai medesimi, in collaborazione con i competenti servizi sociali e sanitari del territorio.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono riguardare spese d'investimento o attività di diretto rilievo sanitario; se destinati alla Casa-famiglia << Villa Masieri >> sono riferiti alla relativa gestione speciale della sezione provinciale di Udine dell'Unione italiana ciechi.