LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 aprile 1997, n. 18

Interventi a sostegno di istituzioni operanti a favore dei disabili visivi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/04/1997
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 1
 (Finalità ed obiettivi)
1. Nel quadro delle finalità di assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone handicappate, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia persegue i seguenti obiettivi specifici, con riguardo alle diverse esigenze dei disabili visivi di ogni età:
a) la prevenzione delle disabilità;
b) l'intervento terapeutico-riabilitativo;
c) la rieducazione e la formazione professionale;
d) l'autonomia, l'orientamento e la mobilità;
e) l'assistenza agli anziani e ai pluriminorati.